Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24248 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24248 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 29/02/1996
avverso l’ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 17 gennaio 2005, con cui il Tribunale di Messina rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME
finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt.
81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento
impugnato.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili ad alcuna
preordinazione, tenuto conto dell’eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi di Gallaro, che si concretizzavano «in contesti spaziali e temporali
differenti e con modalità del tutto eterogenee »; connotazioni, queste, che impedivano di ritenere dimostrata l’originaria progettazione dei
comportamenti criminosi oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n.
11564 del 13/11/2012, NOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del
05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.