Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 10 luglio 2022, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione, appellata anche dall’imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Rimini il 7 ottobre 2020, all’esito del giudiz abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile di più reati di cessione di stupefacenti (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, con la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, che sarebbe mancante o meramente apparente:
quantò alla mancata derubricazione dei fatti nella violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990;
e in relazione alla dedotta “totale assenza” di motivazione quanto agli aumenti di pena applicati in continuazione, in violazione del principio di diritto affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
3.1. La prima doglianza, peraltro, è meramente reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alla p. 11 della sentenza di appello si sottolinea particolarmente il profilo organizzativo dell’agire dell’imputato) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.
3.2. Quanto al secondo motivo, la critica, pur richiamando un ineccepibile principio di diritto, trascura che nel caso di specie l’aumento per la continuazione è fatto proprio indicando gli aumenti per ciascuno dei reati avvinti dal nesso ex art. 81 cod. pen., come si legge alla p. 36 della sentenza di primo grado. Donde, anche sotto tale profilo, la manifesta infondatezza del ricorso.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.