Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4510 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha prospettato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’i presentata NOME COGNOME, diretta a ottenere l’applicazione della discipli reato continuato in executivis in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Richiamati i principi enunciati in tema di continuazione dal giurisprudenza di legittimità, richiamato per relationem il contenuto di tutte le sentenze di condanna indicate nell’istanza, il giudice dell’esecuzione rit mancante la prova di un’unica progettualità, in considerazione della dist temporale tra i fatti e dell’omessa indicazione, da parte del condannato, elementi da cui inferire la natura unitaria del disegno criminoso in relazio indicate sentenze.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento p violazione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. che prescrive che le s per cui si richiede il riconoscimento della continuazione, ove non allegat richiesta, sono acquisite di ufficio.
I fatti per cui si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continua erano stati commessi in un intervallo temporale ristrettissimo (quelli sentenze di cui ai n. 3) e 4) dell’istanza, nell’arco di soli venti concernevano più reati di omicidio ed estorsione, commessi con il medesim modus operandi. Le considerazioni espresse dal giudice per respingere l’istanz non erano, pertanto, conferenti.
Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
Il Collegio intende dare continuità al principio costantemente afferma in sede di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della continuaz l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto è d soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante a
del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estr di essa, dovendo in tale ipotesi l’acquisizione del documento essere dispost giudice, come si ricava dalla previsione dell’art. 186 disp. att. cod. pro che espressamente riguarda l’applicazione della continuazione in sede esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015 Malich, Rv. 265011).
Nel caso che ci occupa, esaminati gli atti, non risulta che le sent siano state acquisite, sebbene il giudice, nel proprio provvedimento, ne richiamato integralmente il contenuto per relationem.
S’impone pertanto, alla stregua delle esposte considerazio l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per indag preliminari del Tribunale di Napoli, per un nuovo esame ossequiante il suindic principio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gip d Tribunale di Napoli.
Così deciso il 13 gennaio 2023
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Il Presidente