Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9415 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9415 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 04 luglio 2025 con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti giudicati con otto sentenze di condanna, relativi a reati eterogenei commessi tra il 2012 e il 2019, ritenendo insussistenti i necessari indicatori, stanti la notevole eterogeneità e la distanza temporale tra il primo reato e quelli successivi, la distanza temporale tra i reati omogenei di violazione al foglio di via e alla misura di prevenzione e tra due violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e ritenendo pertanto che tutti i reati siano espressione di uno stile di vita o della inclinazione a delinquere del condannato;
rilevato che il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice dell’esecuzione fondato il diniego essenzialmente sulla distanza temporale tra i vari reati, contraddicendo i principi espressi dalla Corte di cassazione, ed affermato che essi sono espressione di uno stile di vita senza motivare tale valutazione, così emettendo una motivazione apparente;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la motivazione logica e conforme ai principi giurisprudenziali nell’escludere la continuazione tra i vari reati, nonostante la astratta omogeneità di alcuni di questi, per l’assenza di elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere il primo reato, o quanto meno il primo dei reati omogenei, avesse già programmato di commettere i successivi, stanti le forti diversità e la distanza temporale tra alcuni di essi e la particolare natura dei reati di evasione e di violazione del foglio di via o della misura di prevenzione, solitamente dettati da motivazioni occasionali ed estemporanee, e non programmati;
ritenuto che la motivazione dell’ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i
successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che manchino, in questo caso, elementi certi che dimostrino l’unitaria programmazione dei vari delitti, anche di quelli omogenei, e che permettano di escludere che essi siano solamente espressione di uno stile di vita e di una particolare inclinazione a delinquere, non avendo il ricorrente stesso indicato alcuno di tali elementi, dimostrativi della originaria programmazione di tutti o almeno di alcuni reati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Pr9 idente