Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Caltagirone il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Gela, in funzione del giudice dell’esecuzione, del 20/07/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento della istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME ha dichiarato unificati sotto il vincolo della continuazione i reati per i quali egli aveva riportato le condanne di cui alle sentenze sub 1),2),3),4) e 5), nonché di quelle sub a), b) e c) della domanda medesima, determinando la pena in aumento per la continuazione in anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione rispetto a quella ritenuta più grave di mesi otto e giorni venti di reclusione inflittagli per le condanne di cui ai nn. 2 e 3 (relative alla violazion dell’art. 73 d.P.R. 309/90, già unificate in sede di cognizione) , giungendo così ad una pena complessiva in anni due e mesi uno di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto al determinazione del trattamento sanzionatorio per la continuazione, che il giudice dell’esecuzione avrebbe fissato in misura analoga a quella stabilita in sede di cognizione senza fornire, sul punto, una adeguata spiegazione.
2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 73 e 75 d.lgs. 159/2011 ed il relativo vizio di omessa pronuncia in ordine alla sua richiesta di revoca delle condanne in materia di violazione delle misure di prevenzione a seguito della sentenza n.25/2019 della Corte costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come è noto in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto
titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Discende dal principio testé enunciato che il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030).
2.1. Sotto altro, connesso aspetto deve tenersi conto del vincolo eventualmente derivante dalle pregresse statuizioni del giudice di merito, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più autorevole, nell’affermare che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Noc:erino, dep. 2017, Rv. 268735).
2.2. Ciò posto, l’ordinanza impugnata risulta rispettosa dei superiori criteri interpretativi avendo fissato gli aumenti di pena per i singoli reati in continuazione distintamente ed in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione.
Con riferimento al secondo motivo si rileva che esso è inammissibile in quanto generico e privo del requisito della autosufficienza non avendo il ricorrente allegato al ricorso V originaria istanza ed avendo pure omesso di indicare, in modo
specifico, a quali reati si riferiva la richiesta di riconoscimento del depenalizzazione.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.