Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16533 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16533 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA GLYPH
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Salerno il 21/12/1976, avverso la sentenza del 15/04/2024, della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, all’applicazione della recidiva e al riconoscimento della circosta aggravante delle persone riunite relativamente al capo 2), con il rigetto del ric nel resto e la dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/02/2023 il Tribunale di Salerno condannava NOME COGNOME alla pena di sei anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di equivalenza con le contestate circostanze aggravanti e la recidiva, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto e venduto in due distinte occasioni a NOME NOME 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale di 20 grammi, al prezzo convenuto di 580 euro per ciascuna fornitura (capo 1), del reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. per essersi, con minacce reiterate, dirette e indirette, impossessato di un’autovettura Fiat Multipla, riconsegnata alla proprietaria NOME COGNOME di cui i coniugi NOME avevano la materiale disponibilità per aver concluso con quest’ultima un accordo per l’acquisto dell’autovettura per il prezzo di 300,00 euro, di cui avevano già versato 50,00 euro di acconto, rifiutandosi l’imputato di dare o di far dare dalla proprietaria l’acconto già versato, da imputare allo scomputo del debito per le forniture di droga che NOME aveva nei suoi confronti, così procurandosi un ingiusto profitto derivante dal preteso credito per la illecita vendita di sostanze stupefacenti di cui al capo 1 (capo 2), del reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. per aver COGNOME NOME quale esecutore materiale e COGNOME NOME quale mandante, con minaccia consistita nel dire Avallone a NOME che avrebbe dovuto mettersi in contatto con COGNOME altrimenti la prossima volta non avrebbe solo parlato, compivano atti idonei e diretti in maniera inequivoca a procurare al COGNOME un ingiusto profitto, derivante dal suo preteso credito per la illecita vendita di sostanze stupefacenti, evento non verificatosi per il rifiuto opposto dal Marino (capo 3). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza del 15 aprile 2024 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, previa assoluzione per il reato di cui al capo 3 per insussistenza del fatto e riqualificazione del reato di cui al capo 2 ai sensi dell’art. 56 cod. pen., considerato più grave il reato di cui al capo 1, confermava la pena inflitta in primo grado e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inosservanza dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli artt. 192 e 197-bis cod. proc. pen.
In sintesi, con riferimento al reato di cui al capo 1, il ricorrente lamenta, innanzitutto, che, a fronte di due ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti contestate in imputazione, la Corte di appello finisce con l’imputare al ricorrente tre cessioni di cocaina. In secondo luogo, censura gli elementi posti a riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Marino, vale a dire a) le dichiarazioni di NOME COGNOME che, nel confermare di essersi allontanata dopo aver recuperato la propria vettura, lasciando il ricorrente e altro ragazzo rumeno a colloquio con i coniugi COGNOME non era al corrente di cosa costoro si fossero detti, con la conseguenza che dette dichiarazioni non supportano le accuse del COGNOME; b) le dichiarazioni della moglie del COGNOME non costituiscono adeguato riscontro poiché non chiariscono quando sarebbero avvenute le presunte cessioni di stupefacente in favore del marito, il tenore delle stesse, l’oggetto e le circostanze, in termini quantitativi e qualitativi; c) gli audio, gli sms e i messaggi whatsapp intercorsi tra la moglie del COGNOME e la moglie del ricorrente, non essendone precisato il contenuto da parte della Corte di appello, neanch’essi corroborano le affermazioni del Marino; d) la Corte di merito, infine, non si era uniformata alle coordinate ermeneutiche stabilite dalla giurisprudenza di legittimità per una corretta valutazione della chiamata in correità.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. inosservanza dell’art. 629 cod. pen. in forma tentata in concorso.
In sintesi, la difesa lamenta che, con riferimento al reato di cui al capo 2, la condotta tentata di estorsione imputata al COGNOME non è minimamente descritta in imputazione e nemmeno motivata, posto che la vettura era stata restituita alla proprietaria, NOME COGNOME in virtù di accordi intercorsi tra i coniugi NOME e la COGNOME, laddove il ricorrente era estraneo ai predetti accordi e, quindi, le minacce, ove sussistenti, non avevano certamente influito sulla formazione della volontà dei coniugi NOME nel volere restituire la vettura perché costoro non possedevano la somma pattuita per l’acquisto del bene.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. inosservanza dell’art. 81 cod. pen., comma 2.
Premette la difesa che, a fronte della richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione tra i fatti di cui è procedimento e quelli già giudicati con sentenza App. Salerno, n. 577/2021, irrevocabile il 24/08/2021, e App. Salerno, proc. n. 1500/2022, irrevocabile il 12/01/2024, la Corte di appello aveva ritenuto detta richiesta inammissibile poiché avanzata per la prima volta in appello. La difensa lamenta, conseguentemente, l’errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, poiché una delle sentenze irrevocabili con riferimento alla quale era stata invocata la continuazione era passata in giudicato il 12/01/2024, ovverosia dopo la scadenza del termine di proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 20/02/2023. Sostiene, quindi, la sussistenza dei presupposti per
l’invocata continuazione, avendo il ricorrente commesso, in tempi diversi (gennaio – settembre 2017), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, violazioni della stessa specie (art. 73 d.P.R. n. 309/1990).
2.4 Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia omessa risposta a due precisi motivi di impugnazione, pretermessi dalla Corte di merito.
2.4.1 Lamenta il ricorrente di aver censurato, con il quinto motivo di appello, senza ottenere risposta dalla Corte territoriale, l’operato del Tribunale di Salerno nella parte in cui aveva ritenuto di non concedere all’imputato un giudizio di prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alla recidiva che era stata ritenuta sussistente per la sola presenza di precedenti penali, senza effettuare un giudizio di maggior pericolosità sociale tale da giustificare l’aumento di pena per effetto della recidiva.
2.4.2 Lamenta inoltre il ricorrente di aver censurato, con il sesto motivo di appello, senza ottenere risposta dalla Corte territoriale, la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, essendo necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si esercita la violenza o la minaccia e ribadendosi che non sono intervenute, da parte del ricorrente, minacce funzionali alla consegna della vettura, anche perché, nel momento in cui era rimasto a colloquio con i coniugi NOMECOGNOME la vettura era già stata riconsegnata alla COGNOME.
Sono pervenute le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia della parte civile, con le quali si chiede dichiararsi il ricorso inammissibile condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza di elementi a riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Marino, è manifestamente infondato, perché generico e perché presentato al di fuori dei casi consentiti.
Occorre chiarire, innanzitutto, che l’erronea affermazione nella parte motiva della sentenza della Corte di appello di Salerno relativa alla contestazione di cui al capo 1 (laddove si fa menzione di tre cessioni di sostanza stupefacente in luogo delle due contestate nel capo di accusa) rimane ininfluente ai fini della decisione, non violando il divieto di reformatio in peius, che riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284694; Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv. 238738).
Occorre poi ricordare che, in materia di chiamate in reità o in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 dell’11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260607).
Tanto premesso, la Corte distrettuale, nel rispondere ad analoghi motivi di appello, ha precisato che la ricostruzione dei fatti offerta dal Marino – in base alla quale quest’ultimo avrebbe acquistato stupefacente a credito dal ricorrente, per poi subire da quest’ultimo atti minatori finalizzati ad ottenere il pagamento dello stupefacente consegnatogli – era stata sufficientemente riscontrata dalle dichiarazioni della moglie del propalante (che aveva assistito alle minacce portate dal ricorrente nei confronti del marito nel caso di mancato pagamento del debito di 1.000,00 euro per le due forniture di cocaina ricevute in precedenza), nonché dagli audio, dagli sms e dai messaggi whatsapp intercorsi tra NOME COGNOME e la moglie del Marino, prima e dopo l’episodio contestato al capo 2 della rubrica, che davano chiara contezza delle minacce rivolte dall’imputato al Marino al fine di ottenere il pagamento di un debito sorto a seguito dell’acquisto di due forniture di sostanza stupefacente.
La motivazione adottata nella sentenza impugnata, ricorrendo sul punto un’ipotesi di “doppia conforme”, si salda con la sentenza di primo grado, laddove i primi giudici danno atto del concorde racconto dei coniugi NOME COGNOME e a1 0 NOME COGNOMEinni, circa la cessione in loro favore di sostanza GLYPH da parte dell’imputato in tre occasioni, due delle quali oggetto di imputazione, racconto riscontrato dagli operanti di polizia giudiziaria, avendo questi ultimi accertato, attraverso la visione delle chat e dei messaggi sulle utenze della COGNOME e di NOME COGNOME l’esistenza di un rapporto legato all’acquisto di sostanza stupefacente tra i coniugi NOMECOGNOME e l’odierno ricorrente.
Lo sviluppo argomentativo della Corte territoriale non appare pertanto contraddittorio, né presenta vizi di manifesta illogicità, mentre il motivo di ricorso oppone ragioni che, per un verso, non operano un confronto integrale con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e, per altro verso, riguardando il fatto, sono insuscettibili di sindacato in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è infondato, non operando un integrale confronto con la sentenza impugnata.
Con esso il ricorrente sostiene che la condotta di tentata estorsione imputata al COGNOME al capo 2 della rubrica non è descritta in rubrica e nemmeno motivata in sentenza, posto che la vettura era stata restituita alla proprietaria in virtù di accordi ai quali il ricorrente era rimasto estraneo, per cui le minacce, ove sussistenti, non avevano certamente influito sulla formazione della volontà dei coniugi NOME nella restituzione della vettura.
Orbane, è stato non illogicamente spiegato dai giudici di merito, in punto di fatto, che il ricorrente si era reso autore di atti minatori ai danni del Marino a causa di un debito non onorato derivante dall’acquisto di due partite di sostanza stupefacente e, come già ricordato nel precedente paragrafo, le dichiarazioni della moglie del Marino, nonché gli audio, gli sms e i messaggi whatsapp intercorsi tra NOME COGNOME e la moglie del Marino, prima e dopo l’episodio contestato al capo 2 della rubrica, costituivano adeguato riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Marino. La difesa, nel disinteressarsi di dette emergenze, sostenendo l’estraneità del ricorrente nella vicenda conclusasi con la restituzione della vettura dai Marino, non si confronta con la ricostruzione operata nella sentenza impugnata che, nel qualificare i fatti ai sensi dell’art. 56 cod. pen., ha escluso che il ricorrent fosse entrato in possesso della somma di 50,00 euro in precedenza consegnati dal Marino alla proprietaria della vettura, imperniando il giudizio di colpevolezza sulle minacce di gravi ritorsioni, anche ai danni delle figlie del Marino, ove quest’ultimo non avesse onorato il debito di 1.000,00 euro che aveva contratto per le due partite di cocaina in precedenza fornitegli dall’imputato; minacce che, precisa la Corte di merito, avevano addirittura spaventato il Marino a tal punto da non rientrare in carcere dal regime di semilibertà ottenuto per proteggere la famiglia, dunque commettendo addirittura il reato di evasione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’argomentazione sviluppata dalla Corte di Salerno è, sul punto, ineccepibile, poiché corrisponde in termini di corretta applicazione ai principi più volte e da diverso tempo espressi dalla Corte di legittimità, secondo Cui integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell’esercizio di una pretesa non tutelabile dall’ordinamento (Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767).
E’ fondato il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur in presenza di motivi nuovi depositati in data 08/03/2024, anteriormente all’udienza del 15/04/2024, in cui è stato discusso l’appello, non aveva accolto l’istanza con la quale era stata richiesta l’applicazione della disciplina del reato continuato, allegando i titoli necessari, tra i fatti per cui si procede e
quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno n. 928 del 26/05/2 divenuta definitiva il 12/01/2024, in epoca successiva alla scadenza del termine proposizione dell’appello, nonché con quelli di cui alla sentenza della Cort appello di Salerno n. 577 del 26/03/2021, definitiva in data 24/08/2021, richie quest’ultima già avanzata con nel terzo motivo dell’atto di appello.
La Corte di appello ha ritenuto l’appello inammissibile nella parte in cui è s richiesta, per la prima volta in appello, l’applicazione dell’istitut continuazione con i reati giudicati dalla sentenza passata in giudicat 24/08/2021, trattandosi di questione non sottoposta al giudice di primo grado nonostante la sentenza fosse stata emessa il 20/02/2023.
La motivazione adottata dalla Corte territoriale omette di considerare che difesa ha presentato richiesta di continuazione anche con sentenza passata giudicato dopo la scadenza del termine per presentare appello e che detta richies è stata avanzata in seno a memoria contenente motivi nuovi depositata tempestivamente in data anteriore alla udienza di discussione dell’appello, c discostandosi dall’insegnamento di questa Corte, secondo cui il giudice d’appell cui sia espressamente richiesta l’applicazione della continuazione con altri fatt coperti da giudicato, non può rimettere la decisione al giudice dell’esecuzione, può sottrarsi alla decisione affermando che la parte interessata è onerata de produzione del provvedimento o dei provvedimenti dai quali possa desumersi l’esistenza dell’unicità del disegno criminoso, incombendo sull’interessato solo preciso onere di allegazione, osservato il quale, se la richiesta è tempestivamente proposta con i motivi di impugnazione o. come nel caso in esame, nel corso del giudizio d’appello in termini utili da poter essere deli unitamente alle altre regiudicande, il giudice d’appello deve provvedere sul richiesta, anche acquisendo d’ufficio l’atto indicato (Sez. 3, n. 3027 08/06/2021, Albanese, Rv. 282475). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ma la decisione della Corte di merito non è neppure in linea con un più rigoroso orientamento di legittimità, di recente ribadito, secondo cui, in tema di giudiz appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a r giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall’allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere (Se n. 7132 del 11/01/2024, COGNOME Rv. 285991).
Nel caso di specie, come la stessa Corte territoriale dà atto, il difensore a presentato memoria, depositata più di un mese prima della conclusione del giudizio d’appello, con la quale aveva indicato le sentenze irrevocabili rispetto quali chiedeva applicarsi la disciplina del reato continuato, una delle quali dive
definitiva dopo la scadenza del termine per proporre appello, allegandone il tes e deducendo i motivi a sostengo della richiesta.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla reclamata continuazione.
4. Il quarto motivo di ricorso è anch’esso fondato, non avendo la Corte motivato in merito a specifici motivi di appello: a) la richiésta7di formular
giudizio di prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art.
4 cod. pen. sulle circostanze aggravanti, e la richiesta di esclusione della reci essendosi il relativo giudizio di applicazione, operato dal giudice di primo gra
limitato alla mera verifica della effettiva esistenza di precedenti penali, ric avanzate con il quinto motivo di appello; b) la doglianza relativa alla insussist
della circostanza aggravante delle più persone riunite formulata con il sesto moti di appello.
Ne discende anche in questo caso, conformemente alle conclusioni scritte presentate dal Procuratore Generale, l’annullamento con rinvio della sentenz
impugnata, poiché, la Corte di appello di Salerno, benchè investita di specific richieste con il quinto e il sesto motivo di appello, ha omesso di motivare su esse.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio relativamente all’applicabilità della disciplina della continuazio nonché delle circostanze aggravanti ritenute (recidiva e più persone riunite) e giudizio di bilanciamento. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, conseguente irrevocabilità del giudizio di responsabilità penale dell’imputato pe fatti contestatigli ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
La regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimit anche rimessa ai giudici del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle ritenute recidiva e circostanz aggravante delle più persone riunite nonché al trattamento sanzionatorio co rinvio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 21/02/2025.