Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/07/2023 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Perugia, adito in qualità di giudice dell’esecuzione, pronunciava sull’istanza di NOME intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati contro il patrimonio separatamente giudicati in sede di cognizione.
Il predetto giudice individuava l’identità di disegno criminoso tra i furti entrambi commessi nel luglio 2009, ma negava che l’ideazione comune potesse risalire all’estorsione dell’ottobre 2008 e ricomprendere altresì la successiva rapina del gennaio 2010, essendo un così ampio intervallo temporale incompatibile con la prospettazione di un’unitaria cumulativa deliberazione.
Avverso la statuizione reiettiva il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, osservando che il criterio cronologico non poteva assumere rilievo ostativo dirimente, in presenza di indici ulteriori conformi a prospettazione (omogeneità di violazioni e di modalità esecutive e sistematicità delle medesime).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, negando, in radice, l’ampiezza del divario temporale tra le condotte criminose (tra la prima e l’ultima sarebbero trascorsi appena quattordici mesi).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO requirente ha concluso come in epigrafe. La difesa ha depositato rituale memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in entrambi i connessi motivi, congiuntamene esaminabili, è manifestamente infondato.
Secondo quanto questa Corte ha più volte ribadito (anche nella sua più autorevole composizione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro stessa vicinanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminos rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 d 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unici disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, ‘n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto palese buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, l’elemento decisivo per escludere l’unicità complessiva di disegno criminoso, ossia l’intervallo temporale oggettivamente rimarc:hevole che separa la consumazione dell’estorsione dai furti, e la consumazione di questi ultimi dalla rapina (svariati mesi in entrambi i casi), ineccepibilmente indicativo di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, non compatibile, secondo i principi stessi, con un’unica, iniziale, risoluzione.
4. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ad essa ulteriormente consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/02/2024