Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42883 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42883 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FArrco
Con ordinanza in data 7 ottobre 2022, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze: a) condanna del G.i.p. del Tribunale di Marsala, emessa il 18 marzo 2014, irrevocabile il 13 giugno 2014, per il reato di cui all’art. 73 D.p.r. 309 del 1990, commesso in Mazara del Vallo il 15 novembre 2013; b) condanna del G.i.p. del Tribunale di Marsala, emessa il 20 febbraio 2019, irrevocabile il 10 settembre 2019, per i reati di detenzione e cessione di eroina e cocaina, unificati ex art. 81 comma 2 cod. pen, commessi in Mazara del Vallo da luglio 2016 a ottobre 2017 e il 21 maggio 2018.
Il decidente ha ritenuto che, nonostante l’omogeneità delle norme giuridiche violate, non possa ravvisarsi, in assenza di altri specifici elementi, l’esistenza del medesimo disegno criminoso, stante l’enorme distanza temporale di perpetrazione delle diverse condotte penalmente illecite, che, pertanto, appaiono tra loro slegate sotto il profilo cronologico.
COGNOME, con atto del difensore, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 188 disp. att. cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che i fatti di reato, per cui si invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione, oltre ad essere della medesima tipologia, era stati tutti ideati già nel 2013.
Inoltre, nel caso di specie, trattandosi di reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento, l’applicazione della continuazione era stata richiesta ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., avendo il pubblico ministero manifestato il proprio consenso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è manifestamente infondata.
1.1. Vanno premessi i criteri generali per l’individuazione della continuazione nel reato, alla stregua dell’elaborazione del tema nell’esegesi di legittimità.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato
progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413)
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Infine, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
1.2. Occorre, poi, precisare che la norma di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce un’autonoma disciplina della continuazione in sede esecutiva quando ne sia chiesta l’applicazione con riguardo a reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena a richiesta delle parti: detta disposizione prevede che il condannato ed il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell’esecuzione l’unificazione dei reati per effetto della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando abbiano raggiunto un accordo sull’entità della sanzione sostitutiva o della pena.
Il giudice, investito di una richiesta ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a sua volta, può respingere la richiesta e negare l’unificazione tra reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento per insussistenza dell’elemento unificante
e
della identità del disegno, la cui valutazione resta affidata al suo esclusivo apprezzamento. Invero, questa Corte ha già precisato che anche quando le parti raggiungano un accordo per l’applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati sui quali siano state pronunciate distinte sentenze di patteggiamento, il giudice dell’esecuzione conserva il potere di apprezzamento dei requisiti pretesi dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. ed in generale dall’art. 81 cpv. cod. pen., inclusa dunque la ricorrenza dell’identità del disegno criminoso preesistente la commissione delle singole violazioni; pertanto, la carenza di tale presupposto giustifica il rigetto della domanda, ancorché frutto dell’incontro delle volontà delle parti (Sez. 1, n. 41312 del 18/06/2015, COGNOME, Rv. 264890).
Specularmente, il giudice dell’esecuzione – sempre in virtù dell’autonomia di apprezzamento sull’individuazione della continuazione in executivis può riconoscere il vincolo della continuazione anche qualora le parti del “patteggiamento” non abbiano raggiunto l’accordo ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen: in tali termini si è espressa questa Corte: «In materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale delineato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall’art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l’eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative» (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273138).
Ciò premesso, il Tribunale ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso sulla scorta del notevole lasso temporale che separa le condotte. Ciò è sufficiente per ritenere che la commissione degli ulteriori fatti delittuosi, anche se analoghi per nomen iuris ai precedenti, in assenza di altri e specifici elementi, non poteva essere progettata specificamente quando fu commesso il delitto originario.
Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad un unico e originario progetto criminoso, senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione del Tribunale di Napoli nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziarne significative carenze.
In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente