Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze divenute definitive, ex art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che i due motivi proposti dalla difesa, AVV_NOTAIO (erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. – primo motivo; vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, in relazione agli indici rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso secondo motivo) sono manifestamente infondati, nella parte in cui prospettano asserito difetto di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità di questa, non riscontrato dall’esame del provvedimento impugNOME (cfr. p. terza e quarta dell’ordinanza).
Ritenuto, inoltre, che è costante l’indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condanNOME, che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/201 COGNOME, Rv. 267580).
Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie dei fatti giudicati con le due sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, più che al profilo temporale in cui sono stati commessi i fatti (la truffa risale all’anno 2004, la ricettazione di assegni al 2008), all’esistenza di differenti contesti e, data la varietà delle condotte illecite (ricettazione di assegni denunciati come smarriti e truffa continuata, aggravata dalla rilevante gravità del danno patrimoniale, realizzata in concorso con padre e fratello), alla natura contingente della determinazione a commettere i reati.
Considerato, inoltre, che il Giudice dell’esecuzione ha spiegato che il reato di truffa è stato attuato con diverse modalità, perché consumato in concorso con altri soggetti e in rapporto a una diversa società alla quale il ricorrente partecipava, considerando peraltro la condotta di ricettazione di titoli del tutto estemporanea in base a considerazioni non manifestamente illogiche.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte
2 COGNOME
Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P sident