Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37207 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di TERNI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 giugno 2024, il Tribunale di Terni in composizione monocratica, quale giudice del l’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze rispettivamente emesse dalla Corte di appello di Catania in data 12/07/2017, irrevocabile dal 13/04/2019, che lo ha condanNOME a cinque anni di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa nell’articolazione di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, denominata clan COGNOME, in Paternò dal giugno 2014 sino ad aprile 2015, e dalla Corte di appello di Catania in data 15/06/2021, irrevocabile dal 29/10/2021, per i reati di omicidio e di tentato omicidio, commessi in Paternò il 27/06/2014.
Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene le sentenze riguardino rispettivamente l’appartenenza ad una cosc a ed un omicidio commesso in qualità di appartenente a quello stesso sodalizio, non vi fossero elementi dimostrativi della programmazione del reato fine al momento dell’adesione all’associazione ; in particolare, risultava dalla motivazione di entrambe le decisioni che COGNOME operava in favore del clan già al 2004, sebbene il formale ingresso fosse contestato a partire del giugno 2014, e che non si poteva considerare possibile che già dieci prima egli avesse concepito o condiviso con altri il progetto di commettere l’omicidio.
Avverso l ‘ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condanNOME, articolando un unico motivo e chiedendone l’annullamento.
Lamenta la violazione dell’ art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 67 1 cod. proc. pen., deducendo che l’omicidio per il quale COGNOME era stato condanNOME era avvenuto in danno di NOME COGNOME, affiliato in posizione apicale nel clan COGNOME, rivale del clan COGNOME, nel quale lo stesso COGNOME era stato affiliato, come risultava dall’altra sua condanna ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen.
La difesa sottolineava la contestualità temporale dell’ingresso nel sodalizio e dell’esecuzione dell’omicidio e riteneva errato valorizzare la risalente vicinanza al clan in presenza dell’accertamento dell’affiliazione nel giugno 2014.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso che si limiterebbe rivalutare gli stessi dati fattuali con considerazioni di merito, sottrarre al giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione ha richiamato il principio in base al quale «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determiNOME a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430-01). Ha tuttavia preso in considerazione, in ragione di questo principio, il periodo precedente a l formale ingresso del ricorrente nell’associazione mafiosa, senza tenere conto del fatto che la condotta accertata con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. decorre dal giugno 2014.
Orbene, se è vero che l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato associativo con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado ( ex multis , Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788-01), allo stesso modo deve tenersi conto dei confini temporali iniziali dell’accertamento ai fini dell a verifica circa la sussistenza degli elementi dimostrativi della preordinazione del reato-fine.
Quando il giudice dell’esecuzione attesta che non vi è alcun dato fattuale che renda anche solo verosimile l’ideazione dell’omicidio del COGNOME al momento in cui COGNOME si era inserito nel sodalizio, procede ad una verifica che ha ad oggetto un periodo per il quale non vi è condanna e per il quale pertanto non può farsi questione in ordine alla medesimezza del disegno criminoso.
L’indagine deve invece concentrars i al momento in cui ha inizio la condotta oggetto di accertamento e di condanna e quindi avere riguardo alla partecipazione all’associazione del RAGIONE_SOCIALE a partire dal giugno 2014, al fine di verificare se in quel momento, e non in un momento antecedente, all ‘adesione formale al sodalizio si fosse accompagnata la condivisione del progetto omicidiario portato a termine nell’interesse della cosca poco tempo dopo.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Terni in composizione monocratica e in diversa persona fisica per procedere in un nuovo giudizio ad una complessiva rivalutazione degli elementi acquisiti al fine di verificare, in forza dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 -01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984 -01), se i reati fine oggetto della sentenza della Corte di appello di Catania in data 15/06/2021, irrevocabile dal 29/10/2021 fossero stati programmati al momento in cui aveva inizio la condotta associativa oggetto di altra sentenza della Corte di appello di Catania in data 12/07/2017, irrevocabile dal 13/04/2019.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Terni.
Così deciso, il 27 settembre 2024