Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40287 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40287 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, relativamente ad alcune sentenze emesse nei confronti di NOME COGNOME e, per l’effetto, ha così provveduto:
ha confermato la pena complessiva di anni quindici e mesi nove di reclusione, determinata dal Tribunale di Cremona con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen del 21/01/2020, a mezzo della quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione, fra i reati di cui alle sentenze riportate nell’epigrafe d provvedimento stesso ed enumerate da 1) a 10) della parte motiva;
ha riconosciuto il vincolo della continuazione, relativamente ai delitti di cui al sentenze, sempre ivi richiamate in parte motiva, numero 11) – con aumento stabilito nella misura di mesi sei di reclusione – numero 12) – con aumento stabilito nella misura di mesi quattro di reclusione – numero 13) – con aumento stabilito nella misura di giorni dieci di reclusione – numero 14) – con aumento stabilito nella misura di mesi tre di reclusione, delitti tutti considera continuazione con i sopra detti episodi, già unificati ex art. 81 cod. pen., di cui al sentenze richiamate dal numero 1) al numero 10) della parte motiva;
ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al condannato nella misura di anni sedici, mesi dieci e giorni dieci di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante l’inosservanza del limite stabilito dall’art. 81, comma 3, cod. pen. I calcolo della pena effettuato dal Giudice dell’esecuzione, infatti, non rispetta limite massimo di aumento operabile a titolo di continuazione, che è pari al triplo della sanzione inflitta per la più grave delle violazioni unificate. Dato che la pen stabilita per il reato più grave è stata fissata ad anni cinque e mesi tre di reclusion il limite invalicabile da rispettare sarebbe stato pari ad anni quindici e mesi nov di reclusione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, vige in executivis il limite dettato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. (limite che coincide con la somma delle pene inflitte, mediante i provvedimenti unificati), ma non vige la soglia del triplo di all’art. 81, comma secondo, cod. pen.; trattasi, infatti, di norme che si relazionano fra loro secondo le regole del concorso apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ormai definitivamente chiarito quale sia il rapporto esistente, fra l’art. 81 cod. pen. e l’art. 671 cod. proc. pe enunciando il seguente principio di diritto: «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comm 2, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazio più grave previsto dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073).
Coglie nel segno, allora, la doglianza difensiva. Nella concreta fattispecie, infatti, il Giudice dell’esecuzione ha individuato la sanzione più grave in quell inflitta con la sentenza del 17/07/2019 ad opera del Tribunale di Modena, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma primo, nn. 1 e 2, 219, comma secondo, n. 1 e 223, commi primo e secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267; per tali fatti è stata irrogata la pena di anni cinque e mesi tre di reclusione. In applicazione della succitata regola interpretativa non sarebbe stato consentito, quindi, giungere ad una pena superiore ad anni quindici e mesi nove di reclusione (sanzione che corrisponde al triplo della pena inflitta in relazione alla violazione più grave). pena irrogata in concreto, in definitiva, oltrepassa la soglia massima consentita.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si procederà all’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla quantificazione della pena complessiva, come risultante dalla sopra esposta unificazione sotto il vincolo della continuazione. Tale esito postula la rideterminazione della pena inflitta al condannato, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., nella misura di anni quindici e mesi nove di reclusione.
P.Q.M.
E N Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena 0 <i -complessiva che ridetermina in anni quindici e mesi nove di reclusione.
(-3 GLYPH Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.