Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22068 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22068 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME Marcello nato a BIELLA il 19/01/1986 avverso l’ordinanza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Torino udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 gennaio 2025, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione a sette sentenze di condanna.
Ha rideterminato il trattamento sanzionatorio individuando la pena base, per il reato piø grave di cui alla sentenza del Tribunale di Chiavari del 5 novembre 2012, irrevocabile il 21 luglio 2016, nella misura di dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa quantificando, dopo avere operato gli aumenti per i singoli reati unificati in continuazione, la pena finale in due anni e sette mesi di reclusione e 1.300 euro di multa.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazione di legge.
In particolare, ha eccepito la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui viene stabilito che la pena complessiva per il reato continuato non può superare quella del triplo irrogata per il reato piø grave.
Nel caso di specie, la pena non avrebbe potuto essere superiore a quella di trenta mesi di reclusione e 3.000 euro di multa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Nell’operare la rideterminazione della pena complessiva per i reati unificati in continuazione, il giudice dell’esecuzione ha considerato i precedenti provvedimenti con i quali detto vincolo Ł stato riconosciuto, sempre in sede esecutiva, dalla stressa Corte di appello di Torino e dal Tribunale di Gorizia.
Pertanto, ha unificato ai reati già considerati dai precedenti provvedimenti quello giudicato con sentenza del Tribunale di Firenze il 28 novembre 2016, irrevocabile il 2 marzo 2021.
Previo scioglimento del cumulo derivante dai precedenti provvedimenti, con decisione non oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, ha ritenuto piø grave il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Chiavari del 5 novembre 2012 quantificando la pena base sulla quale
calcolare gli aumenti a norma degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.
La pena complessiva, quindi, non avrebbe potuto essere superiore al triplo della misura di tale sanzione sulla base della previsione di cui al primo comma dell’art. 81 cod. pen. e, dunque, a trenta mesi di reclusione e 3.000 euro di multa.
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui «nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, Ł tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione piø grave previsto dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073 – 01).
Sussiste, pertanto, il vizio di violazione di legge eccepito dal ricorrente con il motivo di ricorso.
Nella determinazione della pena detentiva la sanzione Ł stata quantificata in misura superiore a quanto previsto dalla norma violata e, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente con l’atto introduttivo, deve essere ricondotta entro il limite legale.
L’operazione, tenuto conto di quanto eccepito in ricorso e della mancata contestazione di ulteriori profili dell’ordinanza impugnata, può essere compiuta direttamente da questa Corte a norma dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessario alcun ulteriore provvedimento del giudice dell’esecuzione e risolvendosi la rideterminazione in un mero calcolo aritmetico.
Discende dalle precedenti considerazioni l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena detentiva complessivamente irrogata a NOME COGNOME per tutti i reati indicati nell’istanza da lui presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in due anni e sei mesi di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria determinata dal giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena detentiva complessiva risultante dal riconoscimento della continuazione, pena che ridetermina in anni due e mesi sei di reclusione.
Così Ł deciso, 02/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME