Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17273 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 23/04/2025
R.G.N. 7870/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/09/1987 a Bologna avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2025 il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di NOME COGNOME di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di furto, ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti ed altro commessi tra il 13/02/2017 e il 31/05/2018, giudicati con cinque diverse sentenze.
Il Tribunale ha riconosciuto la continuazione tra tutti i reati, per la loro sostanziale omogeneità, l’identica finalità di lucro, la vicinanza temporale, l’incidenza delle condizioni personali del condannato. Preso atto, però, della decisione del giudice della cognizione, che aveva escluso la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 18 novembre 2019 e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 17 luglio 2017, ha ritenuto applicabile l’istituto solo tra detti reati e quelli giudicati con le altre sentenze indicate, ed ha perciò calcolato le pene sommando separatamente le pene del reato piø grave di ciascuna delle due predette sentenze e le pene dei residui reati, ritenuti satellite, così applicando una pena complessiva pari a tre anni e undici mesi di reclusione, ed euro 1.140 di multa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.
L’ordinanza ha omesso di valutare la possibile sussistenza della continuazione tra i reati di cui
alle sentenze emesse dal Tribunale di Bologna nelle date del 18 novembre 2019 e del 17 luglio 2017 solo affermando che essa era stata esclusa dal giudice della cognizione, ma l’istanza ha avuto ad oggetto fatti di reato nuovi, per cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare anche i precedenti reati alla luce di tale diversa situazione, potendo ravvisare indici di unitarietà diversi rispetto a quelli ritenuti insufficienti dal giudice della cognizione. Pertanto Ł illogica l’omessa esclusione della continuazione tra i reati giudicati con tali due sentenze, anche perchØ l’ordinanza, contraddittoriamente, ha ritenuto sussistenti gli indici sintomatici di una unicità di disegno criminoso tra tutti i reati giudicati in tutte le sentenze esaminate.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla individuazione del reato piø grave.
La motivazione dell’ordinanza, erroneamente, pur ritenendo sussistenti gli indici sintomatici della continuazione tra tutti i reati giudicati con le cinque sentenze esaminate, non individua il reato piø grave tra questi, ma individua due diversi reati-base, e calcola gli aumenti per i reati satellite senza in realtà applicarli ad alcuna di tali pene. Essa, pertanto, Ł illogica e contraria alla norma di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente al secondo motivo di ricorso, relativo al calcolo degli aumenti per i reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso Ł infondato. Il giudice dell’esecuzione ha applicato correttamente il principio del rispetto del giudicato, stabilito dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. Questa norma stabilisce che l’applicazione della disciplina del reato continuato può essere disposta dal giudice dell’esecuzione «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»: la decisione del giudice della cognizione, esplicita nel negare la continuazione tra due reati, non Ł pertanto superabile dal giudice della esecuzione, neppure alla luce di altri criteri o elementi di valutazione, che siano stati erroneamente esclusi o comunque non esaminati dal giudice della cognizione. Questa Corte ha stabilito, in una ipotesi analoga, che «In tema di continuazione in sede esecutiva, l’efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reati già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi. (Fattispecie in cui Ł stata ritenuta corretta l’esclusione, da parte del giudice dell’esecuzione, della continuazione tra un reato ed altro, a sua volta già unificato in continuazione con un terzo reato per il quale la continuazione con il primo era stata già negata in sede di cognizione)» (Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Rv. 282001).
Il ricorrente, inoltre, chiede una diversa valutazione della sussistenza della continuazione, in violazione del giudicato, indicando quali elementi nuovi i reati giudicati con le altre tre sentenze, i quali, però, non possono incidere sulla motivazione già resa dal giudice della cognizione in relazione a quelli esaminati. Si tratta, infatti, di reati analoghi ma commessi in date diverse, che non potrebbero in ogni caso incidere su quella decisione, che ha escluso la continuazione tra delitti di furto e delitti di ricettazione, benchØ tutti commessi o accertati nel medesimo e breve arco temporale, evidentemente valutando già gli elementi sintomatici ravvisabili in relazione ad essi. Il giudice dell’esecuzione, perciò, ha valutato la sussistenza della continuazione solo tra questi reati, commessi in date diverse, e, separatamente, quelli giudicati con le due sentenze in relazione ai quali la continuazione Ł stata esclusa in sede di cognizione. La sua decisione positiva non Ł contraddittoria, perchØ il diniego relativo ai reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di
Bologna nelle date del 18 novembre 2019 e del 17 luglio 2017 non Ł motivato dalla insussistenza degli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso, ma dal rispetto del principio del giudicato.
Anche il secondo motivo di ricorso Ł infondato. Il giudice dell’esecuzione, stante l’impossibilità di ritenere uniti in continuazione i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Bologna il 18 novembre 2019 e il 17 luglio 2017, per l’esclusione decisa dal giudice della cognizione, ha valutato tale possibile unità ‘per gruppi’, cioŁ con riferimento a ciascuna delle predette sentenze, riconoscendone la sussistenza. La pena base Ł stata necessariamente individuata in relazione a ciascun gruppo, individuando il reato piø grave all’interno di esso, e poi determinando la pena per i singoli reati satellite. Questa Ł stata determinata nella misura già decisa dal giudice della cognizione per i reati giudicati con le due sentenze sopra indicate, già ritenuti in continuazione tra loro, e nella misura separatamente indicata per i reati giudicati con le altre tre sentenze. L’indicazione della pena per questi ultimi reati satellite Ł unica, rispetto alla pena-base di ciascun gruppo, proprio per la non unificabilità di questi ultimi, ma Ł stata poi, correttamente, applicata una sola volta, calcolando cioŁ la pena complessiva da espiare mediante la sommatoria delle pene irrogate per i singoli reati.
Il ricorso non contesta una omessa motivazione in merito all’entità dei vari aumenti per i reati satellite. Essi, peraltro, sono identici agli aumenti determinati dal giudice della cognizione, con riferimento ai reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Bologna il 18 novembre 2019 e il 17 luglio 2017, e perciò valutati congrui con tali provvedimenti. Gli aumenti per i reati satellite giudicati con le altre tre sentenze, invece, sono stati determinati autonomamente ma in misura molto contenuta, decisione che rende sufficiente la motivazione esposta, di una entità giustificata dalla molteplicità dei precedenti penali, e quindi della pericolosità del condannato.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME