Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10987 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10987 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione dei primi reati (estorsione, danneggiamento, deturpamento di cose altrui aggravati dal metodo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentata estorsione e lesioni) tenuto conto della notevole distanza di tempo intercorsa tra di essi (dieci anni) ed i diversi contesti in cui sono avvenuti per cui appare ragionevole la conclusione che, in tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose;
Rilevato , altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore