Reato Continuato: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Motivazione nel Calcolo della Pena
La corretta determinazione della pena è uno dei cardini del diritto penale, un processo che deve essere trasparente e verificabile. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12709/2023) ha riaffermato un principio cruciale riguardo al calcolo della sanzione in caso di reato continuato, sottolineando l’obbligo per il giudice di motivare dettagliatamente ogni passaggio del suo ragionamento. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come la forma e la sostanza della decisione giudiziaria siano inscindibilmente legate.
Il Caso: Una Rideterminazione della Pena Contestata
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, accogliendo l’istanza di un condannato, aveva unificato due diverse condanne per reati legati agli stupefacenti sotto il vincolo del reato continuato. Le due sentenze, emesse dai Tribunali di Napoli e Arezzo, prevedevano pene detentive e pecuniarie distinte. Il giudice, riconoscendo l’unicità del disegno criminoso, aveva rideterminato la pena complessiva in tre anni e tre mesi di reclusione e settemila euro di multa.
Tuttavia, questa nuova determinazione è stata oggetto di ricorso da parte del Procuratore della Repubblica.
L’Appello del Procuratore e il Principio del Reato Continuato
Il Procuratore ha contestato la decisione non nel merito del riconoscimento della continuazione, ma per un vizio procedurale fondamentale. Secondo il ricorrente, il giudice non aveva seguito il percorso logico-giuridico imposto dalla legge per il calcolo della pena in caso di reato continuato.
In particolare, l’ordinanza impugnata si limitava a indicare la pena finale, senza specificare:
1. Quale dei due reati fosse stato considerato il più grave.
2. La pena base applicata per tale reato.
3. L’entità specifica dell’aumento di pena operato per il cosiddetto ‘reato satellite’.
Questa omissione, secondo l’accusa, rendeva la decisione arbitraria e impossibile da verificare, violando i principi di proporzionalità e legalità della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: Chiarezza e Proporzionalità
La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni del Procuratore, giudicando il ricorso fondato. Richiamando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza ‘Pizzone’, n. 47127/2021), i giudici di legittimità hanno ribadito che la determinazione della pena per il reato continuato non può risolversi in un calcolo sommario e non esplicitato.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla necessità di garantire la piena trasparenza del percorso decisionale del giudice. Il provvedimento che applica il reato continuato deve chiaramente indicare il reato più grave e la relativa pena base. Successivamente, deve specificare, con adeguata motivazione, i distinti aumenti di pena per ciascun reato satellite. Questo processo è essenziale per due ragioni principali: primo, permette di verificare che la pena sia proporzionata alla gravità di ciascun fatto; secondo, evita che il giudice operi un ‘cumulo materiale’ mascherato, sommando le pene in modo surrettizio invece di applicare l’aumento previsto dalla disciplina della continuazione.
L’ordinanza del Tribunale di Napoli era carente su entrambi i fronti, presentando un vizio di omessa motivazione che ne ha determinato l’annullamento.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, ma solo limitatamente al profilo della determinazione della pena. Ha quindi disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà ora procedere a un nuovo calcolo, seguendo scrupolosamente le indicazioni della Suprema Corte: individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare in modo specifico l’aumento per il reato satellite. La sentenza riafferma con forza che la giustizia penale richiede non solo decisioni eque, ma anche percorsi decisionali chiari e controllabili.
Come deve essere calcolata la pena in caso di reato continuato?
Il giudice deve prima individuare il reato più grave tra quelli commessi, determinare la pena base per quest’ultimo e poi applicare un aumento di pena, adeguatamente motivato, per ciascuno degli altri reati (cosiddetti reati satellite).
Perché la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale in questo caso?
La Corte ha annullato l’ordinanza perché il giudice non aveva specificato né quale fosse il reato più grave e la relativa pena base, né l’entità dell’aumento applicato per il reato satellite. Questa omissione ha reso impossibile verificare la correttezza e la proporzionalità del calcolo della pena finale.
Qual è la conseguenza della decisione della Cassazione?
La Cassazione ha annullato l’ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato il caso al Tribunale di Napoli. Quest’ultimo dovrà effettuare un nuovo giudizio per ricalcolare la pena, seguendo questa volta il corretto iter motivazionale indicato dalla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12709 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12709 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a POGGIOMARINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli – in funzione di Giudice dell’esecuzione – ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra due reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ascritti a NOME COGNOME e rispettivamente giudicati con le sentenze del Tribunale di Napoli n. 2268/2008 del 05/03/2008 (irrevocabile il 22/12/2008), di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa e del Tribunale di Arezzo n. 496/2007 del 26/04/2007 (irrevocabile il 30/11/2007), di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multa.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando erronea applicazione della legge penale, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per aver il Tribunale rideterminato la pena in complessivi anni tre e mesi tre di reclusione ed euro settemila di multa, mancando però di procedere all’indicazione della pena base dalla quale muovere per giungere a tale determinazione, oltre che – in maniera consequenziale omettendo di specificare l’entità dell’aumento operato, a titolo di continuazione, in relazione al reato satellite.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale, il principio di diritto scolpito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione – in tema di reato continuato – è nel senso che il giudice, laddove proceda alla determinazione della pena complessiva quale esito della ritenuta unificazione di singoli reati sotto il vincolo della continuazione, deve non solo individuare il reato più grave e specificarne la pena base, ma anche procedere all’indicazione – sorretta da adeguata motivazione – dei distinti aumenti di pena correlati a ognuno dei reati satellite; tanto al fine di permettere una completa verifica, sia in ordine rispetto della relazione di proporzionalità fra le singole pene, sia relativamente al fatto che non venga effettuato – in maniera surrettizia – un cumulo materiale fra pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
2.1. Nella concreta fattispecie, il provvedimento impugnato è carente sia per ciò che inerisce all’indicazione del reato più grave e della relativa pena, sia per quanto attiene alla motivazione inerente alla commisurazione dell’aumento correlato al reato satellite.
Ricorre pertanto il lamentato vizio di omessa motivazione dell’impugnato provvedimento. Trattasi di patologia della decisione specificamente ricorribile per cassazione, stante l’evidente interesse alla precisa determinazione del trattamento sanzionatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al profilo relativo alla determinazione della pena nei sensi sopra chiariti e con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 22 febbraio 2023.