Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32559 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI e sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/04/2025 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, disponendo, con riguardo alla determinazione della pena complessiva per i fatti riconosciuti in continuazione, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio, mentre ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29/04/2025, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore di NOME COGNOME la continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze: Corte di appello di Napoli in data 07/04/2023, irrevocabile dal 10/10/2023; Corte di appello di Napoli in data 29/06/2023, irrevocabile il 20/03/2024; Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord in data 12/07/2019, irrevocabile dal 06/12/2019.
Ha quindi rideterminato la pena nei confronti in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione.
NOME COGNOME aveva richiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti decisioni:
1.sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord in data 12/07/2019, irrevocabile dal 06/12/2019, per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Orta di Atella il 09/05/2019 (con condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000,00 di multa;
2.sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Latina in data 24/06/2020, irrevocabile dal 20/05/2022, per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., commesso in Fondi il 2 e 3 ottobre 2019 (con condanna alla pena di anni tre e giorni venti di reclusione ed euro 4.000,00 di multa);
3.sentenza della Corte di appello di Bologna in data 29/03/2022, irrevocabile dal 04/07/2023, per i delitti di cui agli artt. 416bis e 605 cod. pen., commesso in Rimini dall’ottobre 2018 all’11/10/2019 (con condanna alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione);
4.sentenza della Corte di appello di Napoli in data 07/04/2023, irrevocabile dal 10/10/2023, per i delitti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, commesso in Caserta dal dicembre 2016 fino al novembre 2017 (con condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione);
5.sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 26/09/2023, irrevocabile dal 24/02/2024, per il delitto di cui agli artt. 56, 629 e 416bis .1 cod . pen., commesso in Crispiano il 20/01/2022 (con condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 487,00 di multa);
6.sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29/06/2023, irrevocabile dal 20/03/2024, per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Caivano dal dicembre 2018 al maggio 2019 (con condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 36.000,00 di multa).
La Corte di appello riteneva che l’unicità del disegno criminoso potesse ravvisarsi solo tra il reato associativo finalizzato al narcotraffico di cui alla sentenza sub 4) e i due episodi di spaccio di cui alle sentenze sub 1) e 6).
Procedeva alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio individuando come pena base per il piø grave reato associativo di cui alla sentenza sub 4) in anni quattro e mesi otto di reclusione, aumentato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza sub 1) nella misura di anni uno di reclusione previa riduzione per il rito prescelto e per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza sub 6) nella misura di anni uno di reclusione previa riduzione per il rito prescelto; e giungendo così ad una pena finale di anni sei e mesi otto di reclusione.
Escludeva la continuazione con gli altri reati per la disomogeneità delle condotte di associazione mafiosa e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, collocate in epoche temporali diverse e in luoghi diversi e per l’assenza di ulteriori specifici collegamenti tra le condotte oggetto delle ulteriori condotte.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli e ha articolato due motivi.
2.1 Con il primo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale AVV_NOTAIO evidenzia che la Corte di appello aveva operato un aumento unico per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza sub 6) nella misura di anni uno di reclusione previa riduzione per il rito prescelto, senza tener conto del fatto che oggetto della decisione erano molteplici ed autonomi episodi di cessione di stupefacente in relazione a ciascuno dei quali il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare un distinto aumento.
2.2 Con il secondo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81, comma 2, cod. pen., nonchØ degli artt. 649, comma 2, e 650 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
La Corte di appello nell’operare gli aumenti per sentenze anzichØ per reati aveva omesso di considerare che la pena irrogata con la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord in data 12/07/2019, irrevocabile dal 06/12/2019 (sub 1) era stata già unificata per continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29/06/2023, irrevocabile dal 20/03/2024 (sub 6), operando già distinti aumenti per continuazione interna.
Inoltre, la Corte di appello era incorsa in travisamento indicando la Corte di appello di Napoli in data 29/06/2023, come quella sub 2), ed aveva calcolato un aumento, previa riduzione del rito, nonostante il giudizio si fosse svolto nelle forme ordinarie.
Ha proposto ricorso anche il difensore di NOME COGNOME che ha articolato due motivi.
3.1 Con il primo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen., 669 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., poichØ nel calcolo degli aumenti il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto del fatto che la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord in data 12/07/2019, irrevocabile dal 06/12/2019 (sub 1) era stata già unificata per continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29/06/2023, irrevocabile dal 20/03/2024 (sub 6), che aveva apportato un aumento di pena pari ad un mese e 10 giorni di reclusione. Il provvedimento impugnato per lo stesso fatto aveva aumentato la pena di un anno di reclusione, così violando il principio che impone l’esecuzione della pena di minore entità tra quelle eventualmente inflitte per lo stesso fatto.
3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., 546 lett. e), cod. proc. pen. e 81 cod. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Sarebbe viziata la motivazione nella parte in cui non riconosce il vincolo della continuazione tra l’estorsione di cui alla sentenza sub 5) e il reato di associazione camorristica di cui alla sentenza sub 3), visto che Ł aggravata dall’art. 416bis .1 e il giudice dell’esecuzione non ne ha tenuto conto; analogo vizio sarebbe ravvisabile laddove si esclude dal vincolo tra le condotte estorsive e i reati in materia di stupefacenti, perchØ il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto dell’esistenza di una continuazione già riconosciuta tra i fatti giudicati con la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord in data 12/07/2019, irrevocabile dal 06/12/2019 (sub 1) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29/06/2023, irrevocabile dal 20/03/2024 (sub 6), in base ad una ricostruzione che vedeva il COGNOME dedito allo spaccio degli stupefacenti ininterrottamente dal dicembre 2018 al maggio 2019, quando, tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, aveva continuato l’attività di spaccio e commesso l’ulteriore reato di estorsione in danno di NOME COGNOME per denaro ricavato dall’attività di spaccio che la donna aveva svolto per conto del ricorrente, condotta di cui alla sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Latina in data 24/06/2020, irrevocabile dal 20/05/2022 (sub 2).
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto con memoria scritta l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, disponendo, sul punto della determinazione della pena complessiva per i fatti riconosciuti in continuazione, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio.
Ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli e il primo motivo del ricorso del difensore di NOME COGNOME sono fondati.
Infondato Ł il secondo motivo proposto con il ricorso del difensore di NOME
COGNOME.
2. Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piø grave ed infine operare, sulla pena che Ł stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 27585-01).
Inoltre «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 01).
Il giudice dell’esecuzione non si Ł attenuto a questo principio e ha peraltro determinato il calcolo in violazione del principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01)
Sul punto convergono le censure contenute nel ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli e nel primo motivo del ricorso del difensore di NOME COGNOME, che vanno pertanto accolte annullando in parte qua il provvedimento impugnato per nuovo giudizio.
Va in particolare rilevato che il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze 1), 4) e 6), rilevando una deliberazione e volizione unitaria nei due episodi di detenzione ai fini di spaccio e nel reato associativo finalizzato al narcotraffico.
La Corte territoriale non ha tuttavia proceduto a scorporare le pene in relazione ai reati da riunire e a quelli previamente già riuniti dal giudice della cognizione e non ha rideterminato la sanzione indicando per i singoli reati un distinto aumento per continuazione.
A ciò si aggiunga che nel quantificare l’aumento per una delle tre sentenze portate in continuazione ha fatto riferimento a quella sub n. 2 e non a quella sub n. 6 (come indicato nelle valutazioni inerenti alla sussistenza del medesimo disegno criminoso) e ha applicato la riduzione del rito, nonostante nel giudizio definito con la sentenza sub 6) si stava procedendo nelle forme del rito ordinario.
La pluralità dei fatti di cui all’art. 73 dpr 309/90, oggetto della sentenza 6), condotte di cessione commesse tra dicembre 2018 e maggio 2019, non erano stati valutati singolarmente ed il giudice dell’esecuzione aveva ridotto per queste plurime condotte la pena individuata in cognizione (anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 36.000,00 di multa) ad un anno di reclusione complessivo, motivando tale scelta considerando la sua determinazione come ‘aumento considerato congruo rispetto alla
tipologia e all’entità della sostanza stupefacente e al ruolo svolto dal condannato’.
Tale statuizione non Ł pertanto sorretta dai piø esaustivi requisiti argomentativi della motivazione che la giurisprudenza di legittimità richiede in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 – 01; Sez. 1, n. 28139 del 23/06/2015, dep. 02/07/2015, Rv. 264101-01).
Il giudice dell’esecuzione, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che la sentenza 6) della Corte di appello di Napoli in data 29/06/2023, aveva già riconosciuto la continuazione tra quelle condotte ed il reato oggetto della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord in data 12/07/2019, riportata nell’istanza ex art. 81 cod. pen., avanzata in executivis , sub n. 1).
Il provvedimento impugnato ha, infatti, applicato un aumento per la sentenza sub 1), senza considerare che la relativa pena era stata già rideterminata confluendo nella sentenza sub 6) della Corte di appello di Napoli in data 29/06/2023, e ha calcolato un ulteriore aumento anche in misura maggiore rispetto alla quantificazione contenuta nella suddetta sub n. 6); così anche violando il divieto di quantificazione degli aumenti di pena per i reatisatellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna e giungendo di fatto ad un’inammissibile reformatio in peius .
La discrezionalità del giudice dell’esecuzione, infatti, «incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si Ł formato il giudicato in favore del condannato» (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, dep. 20/07/2021, Rv. 281678- 01).
E’ infondato il secondo motivo proposto dal difensore di COGNOME.
Si censura il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di tentata estorsione aggravata con metodo mafioso di cui alla sentenza sub 5) e sub 2).
Si sostiene l’infondatezza dell’argomento in base al quale Ł stato escluso il medesimo disegno criminoso, cioŁ l’assenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. e la notevole distanza intercorrente tra i fatti.
Il ricorrente evidenzia che il reato sub 5) Ł stato accertato con la contestazione di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. e che le condotte si innestano comunque nella continuativa attività di trasporto e di spaccio di stupefacenti e in una delle due condotte estorsive Ł concorrente una persona che ha concorso con lui negli illeciti in materia di stupefacenti.
La Corte rileva che tale secondo motivo di ricorso di COGNOME Ł integralmente rivalutativo e non individua elementi significativi di previa ideazione trascurati dal giudice dell’esecuzione, ma sottolinea mere consecutività temporali o consonanze tra titolo di reato associativo e circostanza aggravante relativa ad uno solo dei fatti dei quali si chiede il riconoscimento del vincolo.
L’unità del disegno criminoso Ł stata esclusa dal giudice d’appello in quanto per il RAGIONE_SOCIALE l’imputato aveva svolto compiti di trasfertista, compiendo periodicamente atti di violenza o spedizioni punitive per rafforzare la forza intimidatrice del RAGIONE_SOCIALE sul territorio, mentre non erano emersi elementi che dimostrassero che i due tentativi di estorsione, sub 2) e 5), fossero stati preordinati unitamente alle altre condotte.
Anzi essi erano stati prospettati dalla stessa difesa come diretti ad ottenere il soddisfacimento di crediti derivanti da precedenti cessioni di sostanze stupefacenti ma erano avvenuti a distanza di due e cinque anni dalla cessazione della permanenza del reato di associazione finalizzata al narcotraffico, giustificando, dunque, l’esclusione della continuazione anche con il reato sub sentenza 4).
In questa parte della motivazione, pertanto, il provvedimento impugnato ha dato corretta applicazione al principio, secondo il quale, ai fini del riconoscimento della continuazione, occorre «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione e deliberazione avente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purchØ risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, invece, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto piø se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il moventescopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).
Le censure del difensore non individuano alcuna specifica carenza nel percorso motivazionale rispetto alle direttive interpretative della giurisprudenza di legittimità sopra ricordate e si risolvono in proteste di mero dissenso in ordine alla scelta degli indicatori piø attendibili per la ricostruzione del disegno criminoso; gli argomenti del ricorrente finiscono così, man mano che vengono sviluppati, per attingere al merito, privilegiando mere coincidenze temporali, interferenze di interessi o pretese affinità dei moventi in una prospettiva di alternativa rivalutazione di elementi già presi in esame dal giudice dell’esecuzione.
4. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al trattamento sanzionatorio scaturito dall’applicazione della continuazione, mentre ogni altro profilo dedotto con il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio scaturito dall’applicazione della continuazione, come censurato dal pubblico ministero e da NOME COGNOME nel primo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio sui corrispondneti punti alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso proposto da NOME COGNOME.
Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME