Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16077 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Brescia il 05/02/1961
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del Tribunale di Monza lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza, adito in qualità di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza di NOME COGNOME intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta in ordine alle sentenze indicate in casellario ai nn. 3), 4), 6), 7) e 11) nella misura di un anno, otto mesi e dieci giorni di reclusione e 1.050 euro di multa.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in ordine all’individuazione del reato più grave e della relativa pena, da porre a base del calcolo, e in ordine agli aumenti di pena per i reati-satellite
Quanto al reato più grave, quest’ultimo avrebbe dovuto essere individuato non già nella sentenza sub 11) del casellario (Tribunale di Monza 18 aprile 2023, irrevocabile il 18 gennaio 2024, con pena detentiva finale determinata nella misura di un anno e tre mesi di reclusione), ma in quella sub 4) del casellario (G.u.p. Tribunale di Brescia 23 ottobre 2020, irrevocabile il 20 aprile 2012, con pena detentiva finale determinata in otto mesi di reclusione), essendo quest’ultimo il titolo includente la violazione più grave avuto riguardo alla astratta pena edittale e, altresì, alla pena concretamente irrogata al netto dell’aumento per la recidiva.
Quanto agli aumenti di pena per la continuazione, andava considerato che i reati sub 3), 4), 6) e 7) del casellario erano già stati riconosciuti come facenti parte di un medesimo disegno criminoso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale della Spezia con ordinanza n. 78/2024, la quale aveva individuato i reati sub 4), 6) e 7) come reati-satellite rideterminando, per l’effetto, ai sensi dell’art. 81 cpv cod. pen., le pene corrispondenti. L’ordinanza impugnata, nel riparametrare queste ultime al nuovo reato base (quello sub 11), aveva accresciuto quasi tutti i relativi aumenti di pena, pur diminuendo la pena complessiva finale, operando in modo asseritamente illegittimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, COGNOME il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato,
nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella sanzionata in concreto più gravemente dal giudice della cognizione,
all’esito del bilanciamento eventuale delle circostanze e della riduzione eventuale per il rito; la specie o la misura di tale pena concretamente più grave non
possono essere in alcun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, dal giudice stesso, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate
per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903-01, e
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precedenti conformi ivi richiamati).
L’ordinanza impugnata si è fedelmente attenuta a tale principio di diritto.
2. E viceversa fondata la seconda censura.
Il giudice dell’esecuzione,
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nel procedere al la rideterm inazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato
continuato, non può infatti quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite i misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza
irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino,
Rv. 268735-01).
Tali aumenti costituiscono la nuova pena congrua e legale per i reati-satellite medesimi, solo eventualmente riducibile per effetto del riconoscimento del beneficio in termini più ampi.
A tale principio ulteriore l’ordinanza impugnata non si è, viceversa, sempre conformata.
Essa deve essere pertanto annullata limitatamente agli aumenti di pena frutto del nuovo riconoscimento di continuazione, con rinvio al giudice dell’esecuzione (in diversa persona fisica: Corte cost., n. 183 del 2013) per rinnovata deliberazione al riguardo.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente agli aumenti di pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 28/03/2025
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