Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46008 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46008 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRASSO TELESINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze (1. Corte di assise d’appello di Napoli, in data 2 novembre 2011, irrevocabile il 17 marzo 2012, per i reati di omicidio e ricettazione commessi in Solopaca il 30/07/2003; 2. Corte di appello di Napoli in data 19 novembre 2010, irrevocabile il 5 marzo 2011 per tentata estorsione aggravata commessa in San Salvatore Telesino nell’estate del 2004).
Il provvedimento reiettivo si fonda sulla considerazione che, pur essendo accertato che l’omicidio del capo clan (di cui alla sentenza sub 1.) fosse finalizzata ad assumere l’egemonia nel territorio di riferimento e quindi ad attuare conAVV_NOTAIOe criminose beneficiando di una posizione divenuta preponderante, non fosse ravvisabile un comune nucleo deliberativo tra i due fatti reato, non risultando elementi dai quali dedurre che la tentata estorsione fosse stata ideata e rappresentata, anche in via ipotetica, al momento della commissione dell’omicidio.
Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.
Il ricorrente censura l’errata valutazione del giudice dell’esecuzione il quale ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza, omettendo di considerare gli elementi adAVV_NOTAIOi dal ricorrente: evidenzia in particolare come COGNOME si fosse rappresentato, ex ante, sia pure in linea di massima, la commissione di tutti i reati oggetto dell’istanza, e che la attiva partecipazione all’omicidio di cui alla sentenza sub 1. fosse teleologicamente propedeutica alla continuazione del complessivo programma criminoso già in atto. Il movente dell’omicidio, come chiaramente esplicitato nella medesima sentenza sub 1., consisteva infatti nell’assunzione dell’esclusiva delinquenziale sul territorio attraverso la soppressione fisica del capo clan; il COGNOME ideava quindi la realizzazione di tutti quei reati per i quali progressivamente si presentava occasione, tra cui la tentata estorsione di cui alla sentenza sub 2.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va – pertanto – rigettato.
2. La Suprema Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle conAVV_NOTAIOe poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della conAVV_NOTAIOa, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Inoltre, è stato – a più riprese – affermato che «l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazio adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 10/03/2022, non massimata).
Va poi ricordato come, sulla tematica della continuazione tra reato associati e reati satellite, cioè commessi nell’ambito dell’oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell’ammettere i astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi sian programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizi Invero, ai fini dell’operatività dell’istituto della continuazione, il pres indefettibile (l’unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinaz unitaria da parte del soggetto agente delle diverse conAVV_NOTAIOe violatrici, almeno n loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momen perfezionativo delle conAVV_NOTAIOe delittuose che si assumono esserne espressione, sì manifestare una riAVV_NOTAIOa pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanziona più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Mariglian Rv. 248862). Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sort di automatismo, concedendo il beneficio sanzioNOMErio per tutti i reati commessi ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associat in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430; Sez. n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 de 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).
Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i fine non programrnabili “ab origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attivit sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01).
Nella concreta fattispecie la Corte di assise d’appello di Napoli convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno portata a reputare l’inesisten di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di cui alle sentenze o dell’istanza. Ha in particolare evidenziato come il reato di tentata estor commesso nell’estate del 2004, di cui alla sentenza sub 2., risultasse ideat organizzato in epoca successiva, e senza che ve ne fosse alcuna rappresentazione neppure ipotetica, rispetto alla data di commissione dell’omicidio di cui alla sent sub 1.
Trattasi di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede. Bast infatti rammentare come – in tema di giudizio di cassazione – restino inibite al giu di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della dec
impugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente