Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30055 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 13/08/1996
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 febbraio 2024, la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento de continuazione formulata nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna: sentenza della Corte di appello di Roma dell’Il ottobre 2018 (irrevocabile il gennaio 2019), per il reato di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n. 2 e n. quinquies, cod. pen. commesso in Roma, il 20 aprile 2017; 2) sentenza del Tribunale di Roma del 28 febbraio 2022 (irrevocabile il 27 settembre 2022), per il reato di cui agli artt. 81, 494, 624, 625 n. 4 cod. pen., 61. n. 7, commess Roma, il 21 gennaio 2021, il 9 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021; 3) sentenza della Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2023 (irrevocabile il 3 luglio 2024), per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 5 cod. pen., commessi in Roma il agosto 2019.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo, la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazion all’art. 606, comma 1, lett. e c) cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente ha eccepito che l’ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere adempiuta la verifica dell’unicit disegno criminoso, essendosi la Corte di appello limitata, in maniera confusa e approssimativa, e in termini assertivi, ad affermare che le condotte illecite n fossero significative di una programmazione unitaria.
La Corte di Appello, in particolare, avrebbe adottato un provvedimento aprioristicamente negativo nei confronti del ricorrente in quanto ha escluso l’esistenza di un’unica programmazione in considerazione dell’intervallo temporale, ritenendo gli illeciti frutto di determinazione estemporanea espressiva di una scelta di vita.
I Giudici di appello si sarebbero limitati a riconoscere come indice negativo il fatto che il ricorrente al momento della commissione della rapina del 20 april 2017 non avesse programmato le linee essenziali del tentativo di furto in appartamento, commesso il 16 agosto 2019 e i furti aggravati dal mezzo fraudolento, commessi il 21 gennaio 2021 e il 10 marzo 2021.
In conclusione, con il motivo di ricorso si afferma che la Corte di Appello non avrebbe potuto valorizzare, a sostegno del diniego della continuazione, il fatto ch il ricorrente non abbia prospettato già nel giudizio di cognizione definito con
sentenza del 20 aprile 2017 la sussistenza del disegno criminoso comune al reato già giudicato, con la sentenza del 16 agosto 2019 e ai reati commessi il gennaio il marzo 2021; la distanza di tre mesi tra i fatti e il periodo intermed carcerazione sofferta per il primo reato; i luoghi dove sono stati commessi i re e la carcerazione intermedia.
Secondo la difesa l’ordinanza non avrebbe compiuto una valutazione globale di tutti gli elementi significativi accertati nei giudizi di cognizione, giungendo giudizio negativo esclusivamente sul rilievo della mancata richiesta del continuazione nel giudizio di cognizione.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito evidenziate.
1.1. In primo luogo, va ricordato che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in se di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogene delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le sing causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essend sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindica successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. unite n. 28659 del 18-5-2017, COGNOME, Rv. 270074).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che «l’art. c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istitu continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudic con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c. p. Peral possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stan carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’ar 671 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in proc. COGNOME e alt rv. 216142) Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per avers unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diver azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso
che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le alt come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono esse ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la con realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il re psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale. A fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p “cognizione” del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possib collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio d sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere “in continuazione”. Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni util disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tu esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cassa. Sez. 1, 5 novembre 200 n. 44862, COGNOME, rv. 242098; Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv. 189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, COGNOME, rv. 198420; Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 0 5518, Montagna, rv. 200212)» (in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013).
Tanto premesso, va rilevato che la Corte di Appello di Roma, con motivazione precisa e analitica, ha dato conto delle ragioni per le quali non è possibile unif sotto il vincolo della continuazione i reati indicati dal ricorrente seb accomunati dalla finalità di lucro, esaminando per ciascun reato oggett dell’istanza le modalità di commissione degli stessi.
In particolare, con riferimento al reato di cui alla sentenza n. 1 ha evidenzi che si è trattato di rapina commessa con due persone identificate, con vol travisato, all’interno della dependance di una villa in Roma, al cui interno il ricorrente si era portato infrangendo il vetro blindato della porta finestra immobilizzando la domestica, la proprietaria della villa e un operaio, impossessandosi di denaro e monili; con riferimento ai reati di cui alla sentenza 2, ha evidenziato che si è trattato di furti – già uniti in continuazione – di pr commessi con modalità ingannevoli; con riferimento ai fatti di cui alla sentenza n 3, ha evidenziato che si è trattato di tentato furto in concorso con altri due sogg non identificati commesso di notte scardinando un cancello di accesso al porticato di un immobile e danneggiando la porta dell’abitazione con arnesi a ciò predispost
Nell’ordinanza si è rilevato, specificamente, che se un lato vengono in rilie reati contro il patrimonio, dall’altro va considerato che la rapina del 20 aprile
lede anche la libertà morale e fisica, il tentato furto del 16 agosto 20
appartamento è stato commesso con complici non identificati, non essendoci pertanto, omogeneità con la rapina, in relazione alla quale invece i complici era
individuati; che pur trattandosi di reati con finalità di lucro deve darsi rilie distanza temporale e che i delitti di furto sono stati commessi con modali
ingannevoli.
Inoltre, ai fini del diniego, nell’ordinanza si è rappresentato che il condann risulta essere stato detenuto, per un mese e ventitrè giorni in relazione ai fa
cui alla sentenza sub n. 3), dal 16 agosto al 7 ottobre 2019, periodo che si col quindi tra i fatti di cui alle sentenze n. 3 e 2, ritenendo tale dato ininfluen
senza evidenziare che i periodi di detenzione di regola rilevano in senso contrar al riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
Alla luce della distanza temporale tra i reati, delle diverse modalità commissiv dell’impossibilità di affermare che i complici siano stati gli stessi, con lo
lineare percorso argomentativo, la Corte di Appello ha correttamente escluso la sussistenza dell’identità del disegno criminoso che caratterizza l’istituto d all’art. 81, secondo comma, cod. pen. in conformità ai principi enunciati dal giurisprudenza di legittimità, sopra indicati.
La Corte di Appello, con ragionamento puntuale ha, dunque, escluso la ricorrenza dei sopra evidenziati indicatori enucleati dalla giurisprudenza legittimità, peraltro, valutandoli anche al fine di verificare l’applicabilit disciplina della continuazione, implicitamente escludendola, in riferimento a alcuni soltanto dei reati indicati, come genericamente dedotto dalla difesa (Sez. n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 – 01).
Dalle considerazioni espresse deriva, dunque, il rigetto del ricorso condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025.