Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17645 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 251/2025
NOME COGNOME
CC – 20/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 39019/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 30/04/1956
avverso l’ordinanza del 15/04/2024 della CORTE D’APPELLO DI BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 15 aprile 2024, la Corte d’appello di Bari, giudicando in sede di rinvio come giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza del Tribunale di Rieti in data 23/05/2019, avente ad oggetto i reati di furto e tentato furto di mezzi meccanici all’interno di aziende commessi in concorso alternativamente con altre persone, in date comprese tra il 17 aprile 2018 e il 21 luglio 2018, in luoghi differenti;
2) sentenza della Corte d’appello di Bari in data 16 gennaio 2020, irrevocabile il 3 marzo 2020, con la quale NOME COGNOME è stato condannato per i reati di tentata rapina, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi a Foggia in data 25/09/2018;
3) sentenza della Corte d’appello di Bari in data 23 luglio 2020, irrevocabile il 28 gennaio 2022, che ha condannato COGNOME per i reati di associazione a delinquere commesso in Foggia, tuttora in corso, due rapine aggravate, due furti aggravati, due tentativi di furto aggravato, e ricettazione commessi tra il 22/08/2018 e il 28/09/2018.
Premesso che i reati di cui alle sentenze sub 2) e 3) erano già stati riuniti sotto il vincolo della continuazione con ordinanza in data 5 luglio 2022, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse ravvisabile tale vincolo tra i reati oggetto delle richiamate sentenze e quelli giudicati con la sentenza sub 1) del Tribunale di Rieti in quanto: i) i reati oggetto di tale pronuncia erano stati commessi con complici diversi da quelli che avevano preso parte ai reati successivi; ii) dopo la commissione di tali delitti COGNOME aveva aderito ad un’associazione a delinquere di cui facevano parte soggetti diversi; iii) tra i suddetti reati vi era differenza cronologica, differenti modalità esecutive e coincidenza territoriale solo parziale.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo di censura, con il quale deduce vizio di motivazione, sostenendo che, in modo del tutto illogico e contraddittorio, la Corte territoriale avrebbe escluso l’unicità del disegno criminoso tra i reati senza considerare che tutte le pronunce di condanna riguardavano furti e rapine commesse in un arco temporale assai limitato e con cadenza quasi mensile, non potendo assumere rilevanza in senso ostativo la diversità dei bersagli e dei complici, atteso che si trattava comunque di delitti contro il patrimonio.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che questa Corte di Cassazione, con sentenza in data 27 ottobre 2023, n. 369, aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza con cui la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di ri conoscimento del reato continuato avanzata da COGNOME sul rilievo che non erano stati esplicitati gli elementi processuali che giustificavano tale decisione, e, in particolare era stata omessa una analitica verifica volta a escludere
che l’astratta contig uità tipologica e territoriale dei reati non consentisse comunque di prefigurare la preordinazione delle condotte criminose.
L’ordinanza impugnata, attenendosi al mandato della sentenza rescindente, ha esplicitato, con motivazione ampia e analitica, le ragioni per cui ha escluso la configurabilità del medesimo disegno criminoso tra le condotte giudicate con le sentenze sub 2) e 3) e quelle oggetto della sentenza sub 1). In particolare, il giudice dell’esecuzione, con argomentazione coerente e logicamente ir reprensibile, ha affermato che l’adesione di La Gatta successiva alla perpetrazione dei reati di cui alla sentenza sub 1) -ad un’associazione criminosa composta da soggetti diversi, finalizzata a commettere reati diversi, con modalità esecutive differenti e nei confronti di attività commerciali diverse, nonché la cesura temporale rispetto ai fatti giudicati con la prima sentenza impedivano di ritenere che al momento della commissione di questi ultimi, i fatti perpetrati successivamente, oggetto delle sentenze sub 2) e 3) fossero già stati concepiti, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione dei primi reati. Nel quadro così tratteggiato, in modo del tutto coerente la Corte territoriale ha ritenuto non significativo il dato della coincidenza, peraltro solo parziale, dei luoghi di commissione dei diversi delitti.
Tale conclusione si pone in linea con l’insegnamento costante di questa Corte regolatrice secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074). L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest ‘ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazi one al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264294).
L’ordinanza impugnata si è scrupolosamente attenuta a tali principi, sicché ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME