Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44395 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44395 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOVA MARINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2023 il Tribunale di L’Aquila – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da COGNOME NOME, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
1.1 GLYPH In motivazione si evidenzia in sintesi che: a) l’istante prospetta che le due condotte di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso, succedutesi nel tempo, siano riconducibili ad un’unica determinazione volitiva; b) ciò non può ritenersi esatto perché si tratta di due organizzazioni differenti tra loro. L’assunto viene argomentato con riferimenti ai contenuti delle due decisioni irrevocabili.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo.
2.1 GLYPH Nell’atto ricorso, a firma del difensore AVV_NOTAIO, si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma, in sintesi, che pur trattandosi di condotte avvenute in tempi diversi, la seconda era il coerente sviluppo della prima, con piena applicabilità dell’istituto del reato continuato. Il Tribunale avrebbe sottovalutato gli indicatori fattuali che consentono di sostenere tale affermazione. Si compie riferimento a taluni stralci argomentativi della seconda decisione, inseriti nel testo del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perrchè proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condo in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per sua natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lor graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quind normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti del valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv
270074, che si è espressa nel modo che segue : GLYPH il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
3.4 Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che sono stati esaminati – al di là del consistente e significativo intervallo temporale tra l condotte – i tratti fondanti dei due sodalizi, che non appaiono omogenei.
In tal senso, il ragionamento espresso in sede di merito appare il logico dispiegarsi di valutazioni in fatto e la prospettazione alternativa introdotta dal ricorrente è finalizzata ad ottenere una nuova e diversa valutazione di dati fattuali, non realizzabile in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente