Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6975 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6975 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SEGRATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LX
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferiment al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi d cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determiNOME fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di ille già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal caso «la reiteraz della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzat da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la te delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazio invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogene delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le sing causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successiv fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicat successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezza anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in qu senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 2548 Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui NOME COGNOME è stato condanNOME, rispettivamente, con le sentenze indicate con i numero 2) e 3), tra di loro già riuniti in forza di precedente ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., e di quelli di detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile e di minaccia grave, commessi il 28 gennaio 2013 ed accertati con sentenza della Corte di appello di Milano, Sezione per i minorenni, del 2 dicembre 2014, del tutto eterogenei, rispetto agli altri (rapine commesse nel settembre e nell’ottobre del 2014), per modalità commissive, movente e collocazione temporale;
che il giudice dell’esecuzione ha, in particolare, negato valenza unificante, sotto il profilo dell’anticipata ed unitaria programmazione, all’utilizzo, in tutti i casi, del medesimo fucile;
che il ricorrente, ancora con la memoria del 4 novembre 2025, svolge, per contro, censure di tipo essenzialmente confutativo ed affette da intrinseca ed insuperabile genericità, in quanto vedenti, essenzialmente, sulla costante disponibilità dell’arma, che – avuto riguardo, in primis, all’amplissimo iato temporale che separa le vicende criminose – non sono in alcun modo idonee ad evidenziare, nella decisione impugnata, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà né, tantomeno, a comprovare la fallace applicazione delle regole che presiedono, sul piano normativo, all’apprezzamento dei presupposti necessari per riconoscere, in fase esecutiva, la continuazione tra reati accertati in distinte sedi giurisdizionali;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.