Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50977 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50977 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, per ciò che riguarda le sentenze del primo gruppo indicato nell’ordinanza impugnata, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criter cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cf Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogenei delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modal della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momen della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli in suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la ampia distanza temporale di circa due anni tra il primo reato e quello che si chiede d riunire in continuazione rende non illogica la motivazione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto tale dato temporale preclusivo al riconoscimento della esistenza di una volizione unitaria; per ciò che riguarda le sentenze del secondo gruppo, l’argomento proposto nel ricorso non è specifico rispetto al percorso logico dell’ordinanza impugnata, sia perchè il ricorso parla fatti commessi lo stesso giorno ma l’ordinanza impugnata evidenzia che essi sono stati commessi il 5 ottobre 2019 ed il 6 dicembre 2019, quindi a distanza di circa due mesi, sia perché il ricor produce quale elemento a sostegno delle proprie argomentazioni una sentenza del giudice di primo grado da cui si evincerebbe che uno dei due fatti è stato commesso in modo diverso da come descritto nell’ordinanza impugnata, ma tale sentenza è relativa ad un reato commesso il 26 marzo 2014, ovvero ad uno dei reati che fanno parte del primo gruppo di reati oggetto dell’ordinanza, e non del secondo; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.