Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50972 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50972 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE TARGA_VEICOLO ) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, in presenza di causali estemporanee, la omogeneità dei titoli di reato e la limitata lontananza temporale de reati oggetto dell’istanza non è sufficiente ad individuare una volizione unitaria alla base de stessi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, q l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singo causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinaz estemporanea), principio di diritto di cui ha fatto applicazione il giudice del merito nel momen in cui ha rilevato che, con riferimento all’omicidio COGNOME del 18 maggio 1998, il ricorre eseguì il crimine immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine del capoclan, talchè in modo non illogico è stato ritenuto nella ordinanza impugnata che alla data del precedente omicidio del 13 febbraio 1998 esso non potesse essere stato programmato neanche nelle sue linee essenziali;
Rilevato, per -tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.