Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9967 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9967 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 21/07/2025 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 21 luglio 2025 il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., per i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-7 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina unificatrice invocata l’ampiezza dell’arco temporale considerato e l’eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, doglianze.
Con censure difensive, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale di Palermo, nel respingere l’istanza di applicazione della continuazione invocata nell’interesse di NOME COGNOME, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle sette presupposte, resa evidente dalla parziale omogeneità delle condotte illecite presupposte – riguardanti violazioni del testo unico sugli stupefacenti – e del contesto di grave disagio economico che aveva spinto il ricorrente a porre in essere i comportamenti criminosi in questione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con
specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di COGNOME, perchØ in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al ‘favor rei’» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Palermo, che ostava all’applicazione della disciplina della continuazione invocata da NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., l’eterogeneità delle modalità esecutive con cui le condotte criminose giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-7 della decisione censurata.
Secondo il Giudice dell’esecuzione, ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da NOME NOME le modalità con cui le condotte illecite presupposte erano state eseguite e l’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati, che esprimevano una spiccata propensione al crimine del condannato, oggettivamente incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento in sede esecutiva.
Si evidenziava, in particolare, con argomenti immuni da censure motivazionali, che i comportamenti criminosi valutati dalle sette sentenze in questione riguardavano reati commessi in un arco temporale particolarmente ampio, compreso tra il 2 settembre 2018 e il 28 gennaio 2021, che si poneva in termini oggettivamente incompatibili con la preordinazione prefigurata dalla difesa del ricorrente, inducendo a ritenere che il ricorrente fosse abitualmente inserito nel mercato degli stupefacenti palermitano, dove operava come spacciatore di piccoli quantitativi di droga.
A tali, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi, in linea con quanto affermato a pagina 2 del provvedimento impugnato, con argomenti non incongrui, che tra «i singoli episodi si registrano intervalli anche rilevanti, come tra le condotte del 6 dicembre 2018 e del 13 aprile 2019 , o tra il 13 aprile 2019 e l’1 ottobre 2020 », con la conseguenza che
«anche le violazioni piø ravvicinate non consentono di ritenere l’esistenza di un progetto criminoso unitario, ideato sin dall’origine nelle sue linee essenziali».
Deve, in ogni caso, rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre stabile sostentamento, come nel caso di NOME COGNOME, atteso che la proclività al crimine del condannata deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro normativo rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, cit.).
In definitiva, le connotazioni esecutive dei comportamenti criminosi posti in essere da NOME NOME rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, correttamente richiamato dalla Corte di appello di Bologna, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME