Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41536 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41536 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo posto dal ricorrente NOME COGNOME a bas dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quan sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove sol questioni giuridiche, risulta manifestamente infondato o generico.
Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati dalle sentenze oggetto dell’istanza, con rilievo decisivo, non lasso di tempo intercorso tra i fatti (a tutto concedere tre anni) e l’as financo, la prospettazione di circostanze sintomatiche della programmazione, s dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dal 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi, ma anche le modalit esecutive dei reati, desunte dalle sentenze (realizzazione in forma concorsua monosoggettiva delle violazioni, diversa base operativa). Ha, altrett convincentemente, aggiunto che tutte le violazioni, tenuto conto della reiterazi di condotte analoghe in periodi di tempo prolungati, sembrano più plausibilment riconducibili, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa, ad autono risoluzioni nell’ambito di una inclinazione alla consumazione abituale di reati, meritevole dell’applicazione di istituti di favore, quale la continuazione.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compen probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, manifestamente illogica, del giudice di merito.
Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprez alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concr rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, spec intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comune esperienz ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattam la conducenza.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anch assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logic provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.