Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Melito di Porto Salvo il 24/01/1992
avverso l’ordinanza del 2906/2024 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice dell’esecuzione
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a quattro sentenze definitive, per reati di furto aggravato (sentenze sub n. 1, 3, 4 dell’ordinanza) e di tentata rapina aggravata (sentenza sub 2).
Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) fonda su ragioni non consentite in quanto versate in fatto e, comunque, manifestamente
infondate, poiché si denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. seconda).
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, dal giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineandóttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante, il titolo dei reati, stante per la sentenza sub 2 l’eterogenei delle condotte e, comunque, la distanza temporale tra il reato di furto, di cui alla sentenza sub 1), commesso nel 2018 e gli altri due, giudicati con le sentenze sub 3 e 4, che risalgono al 2020.
Rilevato, infine, che è stato attribuito rilievo anche alla circostanza che, dalla rilevata collocazione temporale del tentativo di rapina (2017) non vi sono elementi per reputare, a quel momento, già delineato, sia pure nelle sue linee essenziali, il progetto di realizzare anche i reati di furto di autovetture, attuati fino a tre ann dopo.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente