Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1597 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1597 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28914/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma dell primo grado emessa nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 648 cod. peli., riducev a NOME COGNOME e NOME COGNOME, in adesione all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermando la condanna a carico di NOME COGNOME.
Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre i suindic a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. NOME COGNOME deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di mot punto di mancato riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui all’ odierno p e quelli di cui sentenza n. 1001/2020, divenuta irrevocabile.
2.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano entrambi esclusivamente violazione del c.p. quanto al trattamento sanzionatorio.
3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Le censure proposte da NOME COGNOME sono manifestamente infondate.
In via di stretto diritto va osservato che il riconoscimento della continuazione, ne in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una app verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità RAGIONE_SOCIALE violaz protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dell sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee ess essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, Se 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 – 01).
Nel caso i giudici del merito hanno, con corretti argomenti giuridici, ampiamente ar quanto insussistenza dell’unicità del disegno criminoso non solo in ragione del prol temporale, ma anche alla luce della differenza dei concorrenti e dei luoghi, nonché so come la identità dello schema operativo non fosse sintomatica della preventiva program unitaria (v. f. 6).
3.2. I ricorsi proposti dai difensori degli altri imputati, genericamente inerenti sanzionatorio, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma 599-bis cod. proc. pen., risultano proposti per motivi non sono consentiti atteso ch concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso I,a sentenza em
599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà de accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed a difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le cloglianze relati rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 12 pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sian illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ov quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissib lamentava l’applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente st quanto contrastante con il divieto di “reformatio in pejus”, rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019 ) Rv. 276102 – 01)
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammi declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese proc della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
liere Estensore
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Il Presidente