Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49816 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49816 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 546 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione.
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di ricettazione oggetto della sentenza n. 5377 del 14 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di appello, con motivazione priva di manifesta illogicità, hanno rimarcato l’assenza di specifici elementi che consentano di ravvisare una comune cornice deliberativa e valorizzato il fatto che la ricettazione separatamente giudicata ha ad oggetto beni di interesse archeologico e che «i fatti sono distanti temporalmente» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio e l’eccessività della pena è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La difesa, infatti, si è limitata sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzioNOMErio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 7in data 7 novembre 2023 Il Consigliere COGNOME
Il Presidente