Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48888 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48888 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 4(Le (101 CA) 2, t! LtO – k.fr ,
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di assise d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con sette sentenze irrevocabili, proposta nell’interesse di NOME COGNOME.
Ritenuto che il motivo unico di ricorso (violazione dell’art. 81 comma secondo cod. pen. e vizio di motivazione), pur alla luce delle ulteriori argomentazioni di cui alla memoria difensiva, fatta pervenire tempestivamente, rappresenta doglianza in fatto, peraltro in parte riproduttiva dell’istanza, con argomenti che il giudice dell’esecuzione ha affrontato e risolto con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da vizi.
Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condanNOME, che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato (tra le altr Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Considerato che la verifica deve riguardare i concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) o espressione di abitualità delle condotte.
Ritenuto, altresì, che grava sul condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatic non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie dei fatti giudicati con tutte le sentenze, fosse stata, pur nelle grandi
linee, programmata (cfr. penultima pagina dell’ordinanza), abbracciando, anzi, la richiesta principale, tutte le pronunce relative ai reati attuati da COGNOME dal momento della sua adesione al RAGIONE_SOCIALE, per oltre un ventennio.
Considerato, inoltre, che il COGNOME dell’esecuzione ha rilevato l’ampio contesto temporale in cui le condotte sono state poste in essere, la non omogeneità dei fatti ascritti al ricorrente e l’estemporaneità delle condotte omicidiarie, peraltro relative ad agguati che avevano visto la loro scaturigine da necessità del tutto contingenti, con particolare riferimento all’omicidio di COGNOME, individuato come portatore di propositi scissionisti, dunque non preventivabile al momento dell’adesione di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE.
Ritenuto, in definitiva, la motivazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, in tema di continuazione, secondo la quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre idente