Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34053 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34053 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Marcianise il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che in data 21 luglio 2025 ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME in relazione ai reati per i quali egli ha riportato le condanne di cui alle sentenze di seguito indicate:
sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 17 luglio 2017 (irrevocabile il 12 settembre 2019), che ha rideterminato in anni trenta di reclusione la pena irrogatagli per il reato di omicidio pluriaggravato in concorso, commesso in danno di NOME COGNOME in Maddaloni il 15 settembre 2006;
sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 28 settembre 2016 (irrevocabile l’11 febbraio 2017), che lo ha condannato alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di omicidio pluriaggravato in concorso commesso in danno di NOME COGNOME in Caserta il DATA_NASCITA.
1.1. Questa Corte, con la sentenza Sezione 1, n. 33001 del 10 maggio 2023, aveva annullato precedente ordinanza con la quale la Corte di appello aveva respinto analoga richiesta avanzata nell’interesse del menzionato condannato, imponendo al giudice del rinvio di porre rimedio alla carenza motivazionale riscontrata con riguardo ad un tema decisivo per la verifica dell’esistenza di una ideazione unitaria preventiva tra gli omicidi COGNOME e COGNOME: ossia, se il patto di collaborazione stipulato tra NOME COGNOME, che era titolare di un’impresa avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di pulizia, e il RAGIONE_SOCIALE prevedesse o meno una sua protezione ad ampio raggio, comprensiva tanto della garanzia di aggiudicarsi appalti (in tale contesto essendo maturato l’omicidio di NOME COGNOME, eliminato perché concorrente di COGNOME nel settore dei servizi di pulizia), quanto della difesa rispetto a richieste estorsive da parte di terzi (in tale contesto essendo maturato l’omicidio di NOME COGNOME, esponente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, antagonista del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
1.2. Il giudice del rinvio ha riesaminato l’istanza di applicazione dell’istituto della continuazione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME al lume dell’indicazione direttiva contenuta nella sentenza rescindente, ma l’ha nuovamente respinta osservando c ome, quand’anche vero alla stregua del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) -che il patto stipulato tra l’imprenditore NOME COGNOME e NOME COGNOME, capo dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE, prevedesse – in cambio della corresponsione al sodalizio criminale di una percentuale sugli utili conseguiti dagli appalti ottenuti grazie al favore del RAGIONE_SOCIALE – la protezione da azioni dannose commesse in suo danno da terzi, la consapevolezza del condannato di tale generica protezione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potesse integrare quel collante idoneo a ritenere i due fatti omicidiari espressivi di un medesimo disegno criminoso.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
– Con il primo motivo il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza degli artt. 597 e 627 cod. proc. pen. Ha dedotto che il giudice dell’esecuzione avrebbe reiterato quelle stesse argomentazioni stigmatizzate come insufficienti dalla Corte rescindente, omettendo, ancora una volta, di confrontarsi con il profilo centrale della prospettazione difensiva: ossia, l’esistenza di un patto criminale unitario e specifico tra NOME e il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che prevedeva a favore del primo lo scudo protettivo del sodalizio sia nell’aggiudicazione degli appalti che da interferenze esterne anche di natura estorsiva, come quelle provenienti dal RAGIONE_SOCIALE, tanto risultando: dalle dichiarazioni di NOME COGNOME (interrogatorio 20 marzo 2015), lette nella loro interezza; da quelle degli altri collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), che avevano confermato il ruolo di COGNOME come imprenditore colluso e protetto dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME; dal tenore delle sentenze di condanna, che avevano, tra l’altro, evidenziato come fosse interesse dello stesso RAGIONE_SOCIALE che NOME COGNOME potesse continuare ad arricchirsi in tranquillità, così da potere beneficiare in esclusiva di una quota dei suoi profitti.
-Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. e il vizio di motivazione. Ha dedotto che l’ideazione preventiva e unitaria dei due omicidi da parte di NOME COGNOME era desumibile proprio dalla specifica natura del patto stipulato con il RAGIONE_SOCIALE, che contemplava una sua protezione a largo spettro, suscettibile di esprimersi nell’eliminazione sia dei concorrenti in affari, sia di quanti si fossero fatti latori di richieste estorsive, queste costituendo, oltretutto, un’offesa per lo stesso RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Dunque, correttamente esclusa la rilevanza decisiva dell’assenza di contiguità temporale tra i due omicidi, il giudice censurato non avrebbe fatto corretta applicazione dell’istituto della continuazione, perché la mancanza di un preciso bersaglio ab origine individuato, in riferimento alla protezione accordata dal RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME rispetto ad azioni dannose di terzi, non era tale da neutralizzare l’unitarietà dello scopo perseguito con l’omicidi o COGNOME e con l’omicidio COGNOME: ossia, assicurare all’imprenditore colluso con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE protezione da qualunque ostacolo gli si fosse parato dinanzi, sia che fosse rappresentato da un concorrente non disponibile a farsi da parte nell’aggiudicazione degli appalti dei servizi di pulizia, sia che fosse rappresentato da un esponente di un RAGIONE_SOCIALE rivale dei COGNOME fattosi latore di una richiesta estorsiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Entrambi i motivi di ricorso meritano di essere disattesi.
1.1. Il giudice dell’esecuzione del rinvio, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha escluso la continuazione tra gli omicidi dei quali NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile (di NOME COGNOME, commesso nel 1998, e di NOME COGNOME, commesso nel 1998) e per i quali era stato condannato con sentenze irrevocabili, evidenziando come, pur a volere riconoscere che il patto da lui stipulato con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME contemplasse, oltre alla protezione accordagli nell’aggiudicazione degli a ppalti -in cambio del quale egli era tenuto a versare al sodalizio una quota degli utili conseguiti -, anche la protezione da ogni tipo di interferenza esterna, ivi comprese le azioni dannose da parte di terzi, l’esistenza di tale generalizzato scudo protettivo da parte del RAGIONE_SOCIALE non potesse costituire il collante ideologico tra i due omicidi.
Infatti, mentre la protezione nell’aggiudicazione degli appalti era suscettibile di tradursi in iniziative specifiche e concrete in favore di NOME COGNOME da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe potuto spendere la forza promanante dal proprio potere criminale per assicurare all’imprenditore colluso la vittoria delle gare relative ai servizi di pulizia indette dalle pubbliche amministrazioni nel territorio d’influenza, la protezione rispetto ad altrui azioni estorsive era generica ed eventuale. Non vi erano, infatti, concreti riscontri probatori deponenti per la sottoposizione di COGNOME a pretese estorsive nel momento in cui egli strinse l’accordo con il RAGIONE_SOCIALE , di modo che, tenuto conto, oltretutto, del notevole lasso temporale intercorso tra i due omicidi (di quasi nove anni) e della diversità dei contesti in cui essi erano maturati (l’uno economico, quello di COGNOME, e, l’altro, di affermazione della supremazia criminale del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel territorio di riferimento, quello di COGNOME), era da escludere che la suddetta generica protezione fosse stata tale da fargli concepire il progetto, pur solo delineato nei suoi tratti essenziali, di partecipare alla commissione di entrambi gli omicidi per i quali era stato condannato. Poiché, peraltro, l’eliminazione fisica di COGNOME era solo una delle possibili forme che avrebbe potuto assumere la reazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla richiesta estorsiva da lui avanzata (per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di NOME COGNOME, ciò stava a dimostrare che il suo omicidio era stato il frutto di una scelta contingente dei vertici del sodalizio, che, come tale, non era prevedibile da COGNOME nel momento in cui stipulò l’accordo con i COGNOME e partecipò all’omicidio di NOME COGNOME.
1.2. Occorre, quindi, riconoscere che nel provvedimento impugnato si è fatta corretta applicazione delle enunciazioni direttive della giurisprudenza di legittimità in materia di ‘continuazione in executivis ‘.
Tutte le evidenze riportate, infatti, ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati, perché valgono a dimostrare, secondo un criterio di plausibile opinabilità di apprezzamento, che l’omicidio di NOME COGNOME, quand’anche riconducibile alla generica protezione accordata dal RAGIONE_SOCIALE all’imprenditore colluso NOME COGNOME, fu espressione di un’autonoma risoluzione criminosa maturata in seno allo stesso RAGIONE_SOCIALE , mosso anche dall’intento di affermare attraverso l’eliminazione di COGNOME, esponente di un RAGIONE_SOCIALE rivale, la propria assoluta supremazia criminale nell’ambito territoriale d’influenza . Dunque, il giudice dell’esecuzione del rinvio ha applicato fedelmente il pacifico principio secondo cui la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione in fase esecutiva, esige che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ” ab origine ” di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, di modo che deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l’autore degli illeciti, come pure sulla base dell’identità o dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, COGNOME, Rv. 229052 -01; più ampiamente, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
1.3. Con il ragionamento svolto dalla Corte di appello, come sopra riportato e certamente rispettoso del mandato ricevuto dalla Corte rescindente, di modo che non sussiste la denunciata violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., il ricorrente non si è, affatto confrontato in modo specifico. Tutte le sue censure, ivi comprese quelle che eccepiscono errori di diritto e vizi motivazionali, sono, invero, generiche e sollecitano, oltretutto, una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze irrevocabili di condanna da sovrapporre a quella, non illogica, del giudice dell’esecuzione del rinvio.
Quanto precede comporta il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME