Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46314 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONDRAGONE il 24/11/1968
avverso l’ordinanza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sed di cognizione con le sentenze di cui ai n. da 1) a 5) del provvedimento impugnato.
Ha, pertanto, rideterminato la pena unica complessiva, muovendo dalla pena per il reato più grave, individuato in quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 1990, aggravato dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991 giudicato con la sentenza sub 1) e – applicati gli aumenti ai sensi dell’art. cod. pen. – è pervenuto alla pena di ventitré anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.600,00 di multa.
Ricorre COGNOME per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME e deduce due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di violazione del principi del divieto di reformatio in peius espresso da Sez. U Nocerino del 24 novembre 2016.
Il giudice della cognizione aveva applicato un aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. di cinque mesi per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato al capo R) della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 novembre 2017, irrevocabile il 2 aprile 2018, indicata al punto 5) del provvedimento impugnato, mentre il Giudice dell’esecuzione ha fissato la maggiore porzione di pena di ben sei anni di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena per i reati-satellite.
Il Giudice di esecuzione, dopo avere fissato la pena base per il reato ritenuto più grave, ha fissato gli aumenti dei reati-satellite senza fornire una congru motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., senza cioè dare conto dei profili di gravità che consentirebbero di parametrare porzioni di pena differenti per reati sostanzialmente simili e caratterizzati dal medesimo modus operandi.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 15 ottobre 2024, ha prospettat l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse.
2. Occorre GLYPH preliminarmente GLYPH sottolineare, GLYPH come GLYPH precisato GLYPH dalla giurisprudenza di legittimità, che il giudice dell’esecuzione, richiesto riconoscere la continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in materia d quantificazione della pena, esercita i medesimi poteri del giudice della cognizione con i soli limiti dettati dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in ordin individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261089), dall’art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aumenti di pena – da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073), e dal principio generale del divieto di reformatio in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, COGNOME, Rv. 268735).
Si è chiarito che il giudice dell’esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave cioè, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è inflitta la pena più grave – e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030).
In detta operazione il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell’art. 81, se comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo del pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216). In particolare, Sez. U. COGNOME hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine
ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente u cumulo materiale di pene.
Infine, si è chiarito che, quando – operata la scelta della pena base nel rispetto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda conferma l’entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considera satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la p base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, Nocerino, citata), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.
Valutata entro la richiamata cornice ermeneutica, l’ordinanza impugnata si espone ai vizi denunziati.
Evidente è la violazione del principio fissato da Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudi della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».
Ciò in quanto, a fronte dell’aumento per la continuazione, parametrato dal giudice della cognizione in soli cinque mesi per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato al capo R) della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 novembre 2017, irrevocabile il 2 aprile 2018, indicata al punto 5) del provvedimento impugnato – il Giudice dell’esecuzione ha fissato una porzione di pena di gran lunga superiore e, segnatamente, quella di sei anni di reclusione.
L’ordinanza neppure ha fatto buon governo del principio espresso da Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, non avendo indicato alcuna motivazione giustificativa dell’uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione delle diverse porzioni di pena e, quindi, della ragionevolezza delle stesse.
Infine, rileva il Collegio che la pena unica determinata dal Giudice dell’esecuzione ha altresì trascurato il principio secondo cui «Nei casi di reat puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pen unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio d legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato
satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.» (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751).
Nel caso di specie, anche questo principio è stato negletto. Invero, una volta individuato il reato più grave in quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 199 punito con la sola pena detentiva, nonostante i reati- satellite siano puniti con pena congiunta della reclusione e della multa, l’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. avrebbe dovuto essere effettuato con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave, ovverosia la sola pena della reclusione.
I rilievi sin qui svolti impongono di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso, il 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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