Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49282 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49282 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ZEVIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza, indicata nel preambolo, con cui è stata respinta dal Tribunale di Verona la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna emesse:
1) dalla Corte di appello di Venezia, irrevocabile il 23 giugno 2020, per vari reati di cui all’art. 640 cod. pen., commessi tra il 2009 ed il 2013;
2) dal Tribunale di Venezia, irrevocabile in data 11 novembre 2014, per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen., commessi il 24 settembre 2010;
3) dal Tribunale di Torino, irrevocabile il 24 aprile 2019, per il reato di cu all’art. 640 cod. pen., commesso il 23 dicembre 2010;
4) dal Tribunale di Teramo, irrevocabile il 14 novembre 2016, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso tra il 30 luglio ed il 3 agosto 2012;
5) dal G.i.p. del Tribunale di Verona, irrevocabile il 2 luglio 2013, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso il 22 settembre 2012;
6) dal Tribunale di Busto Arsizio, irrevocabile il 3 dicembre 2019, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso tra il 23 dicembre 2012 ;
7) dal Tribunale di Verona, irrevocabile il 21 gennaio 2021, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso il 15 novembre 2016;
8) dal Tribunale di Verona, irrevocabile il 7 settembre 2021, per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., commessi il 14 gennaio 2017.
Il ricorrente ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione trai reati oggetto delle sentenze dai numeri 1) a 6).
Lamenta che l’ordinanza impugnata si sia posta in contrasto con quanto statuito dalla Corte di appello di Venezia che nella sentenza sub 1) aveva ritenuto espressione di un’unica deliberazione criminosa tutti gli episodi di truffa commessi tra il 2009 ed il 2013, valorizzandone la natura omogenea e le sovrapponibili modalità esecutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti indicati nel proseguo.
Il provvedimento impugnato ha osservato che, nonostante omogeneità dei titoli di reato, osta, con rilievo decisivo, al riconoscimento della continuazione tr le violazioni oggetto delle condanne, la reiterazione dlele condotte illecite in un lasso temporale molto ampio (dal 2009 al 2017). Tale circostanza è stata ritenuta sintomatica non dell’esistenza in capo all’agente di un’unica deliberazione criminosa originaria adattata nel tempo, ma di una scelta di vita delinquenziale, quindi dell’opzione del predetto a favore della commissione di un numero predeterminato di reati, sia pure dello stesso tipo, non identificabili a priori nell loro principali coordinate perché di volta in volta decisi a seconda delle contingenze favorevoli attraverso lo sfruttamento della rete internet.
Si tratta di argomentazione persuasiva con riferimento ai reati di truffa e tentata truffa giudicati con le sentenze sub 7) ed 8).
Tali violazioni, infatti, solo sono state commesse fuori dall’arco temporale in cui si collocano i reati, pur omogenei sotto ogni profilo, già unificati dalla pronuncia sub 1), a notevole distanza di tempo da questi ultimi e comunque in assenza di
collanti significativi, se non la comune finalità di locupletazione e l’uso di un tecnica truffaldina già positivamente sperimentata in passato.
La ricostruzione secondo cui COGNOME non aveva agito in esecuzione di un’originaria determinazione criminosa delineata nelle sue linee essenziali ed adattata in fase esecutoria, oltre ad essere plausibile in fatto, è anche ineccepibile sul piano giuridico posto che l’identità del disegno criminoso non si identifica con la generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali, ma postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 01).
2. Per le residue violazioni di cui alle sentenze sub 2), 3), 4, 5) e 6), commesse dal 2010 al 2012, risulta, invece, disatteso il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui «il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1, n. 4716 08/11/2013, COGNOME, Rv. 258227; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
Il Tribunale non ha ignorato il pregresso accertamento sulla sussistenza del disegno unitario affasciante i reati cronologicamente prossimi a quelli oggetto della richiesta di COGNOME, ma se ne è discostato senza adeguatamente confrontarsi con la precedente valutazione del giudice della cognizione. Non avendo, infatti, indicato esaustivamente quale era stata la ratio posta dalla sentenza sub 1) a fondamento del riconoscimento della continuazione tra le violazioni sub iudice e quelle giudicate in più separati procedimenti, non può considerarsi argomento logico idoneo a supportare la diversa ed opposta valutazione, contraria all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. l’affermazione che, alla luce delle sentenze più recenti e della prosecuzione dell’attività delittuosa con identiche modalità operative implicanti il ricors
sistematico alla medesima tecnologia on line, era divenuta insostenibile la tesi, accolta in precedenza dal giudice della cognizione, che il condannato, sin dal primo episodio risalente al 2008, si fosse rappresentato ed avesse unitariamente deliberato le condotte delittuose poste in essere sistematicamente negli anni successivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Verona affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizza colmando le evidenziate lacune motivazionali.
È infine il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice-persona fisica che pronunciato l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione in relazione alle sentenze di cui ai numeri da 1 a 6 del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Verona. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso, in Roma il 11 ottobre 2023
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