Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9994 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9994 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME TONA
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di Latina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 19 giugno 2025 il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXX di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza del 10 giugno 2013 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 6 giugno 2013;
sentenza del 12 marzo 2021 del Tribunale di Velletri, per reati di cui all’art. 629 cod. pen. e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e 75 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi il 3 giugno 2018;
sentenza del 30 settembre 2020 del Tribunale di Velletri, per reati di cui all’art. 629 cod. pen. e 75 d.lgs. n. 159 del 2011 commessi il 26 settembre 2016;
sentenza del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Latina, per reato di cui all’art. 348 cod. pen. commesso il 22 febbraio 2015.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che le condotte criminose erano eterogenee e commesse a distanza di anni, e che alcune erano state realizzate dal condannato da solo ed altre con un complice; si Ł in presenza, pertanto, non di un unico disegno criminoso, ma di una generale inclinazione del condannato a commettere i reati.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce l’assenza totale di motivazione del provvedimento impugnato, costituito di sole frasi di stile, e la mancanza di motivazione sulla memoria depositata in corso di giudizio, in cui era stata dedotto che i reati erano dovuti allo stato di tossicodipendenza che affligge il ricorrente.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
1.1. Il ricorso deduce l’assenza totale di motivazione del provvedimento impugnato, costituito di sole frasi di stile.
L’argomento Ł inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perchØ non si confronta con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, che ha respinto l’istanza rilevando che i reati sono in parte commessi a distanza di anni, in parte eterogenei, in parte commessi con modalità diverse con la presenza di un complice, ed utilizzando, pertanto, tre degli indici da cui la giurisprudenza di legittimità ritiene sia desumibile l’esistenza o meno di una volizione criminale unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
Il ricorso non si confronta con tale percorso logico dell’ordinanza, che non prova neanche a scardinare, rifugiandosi nella deduzione della motivazione totalmente assente o apparente. Il ricorso si rivela, pertanto, sul punto inammissibile per difetto di specificità del motivo.
1.2. Il ricorso deduce, poi, che sarebbe mancata motivazione sugli argomenti contenuti nella memoria depositata in corso di giudizio.
L’argomento Ł inammissibile, perchØ la memoria depositata nel giudizio di esecuzione era, in realtà, inammissibile per tardività, atteso che la stessa Ł stata depositata via p.e.c. il 16 giugno alle ore 17.47 e l’udienza camerale era fissata per il 19 giugno.
La memoria Ł stata depositata, pertanto, oltre il termine massimo di cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’art. 666, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., e non radicava alcun obbligo nel giudice del merito di valutazione.
1.3. Il ricorso deduce, poi, che mancherebbe valutazione sullo stato di tossicodipendenza del condannato quale origine di tutti i reati oggetto dell’istanza.
L’argomento Ł infondato.
Anche a voler ritenere che la sua introduzione in giudizio non soggiaccia a termini decadenziali (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272444 – 01), in ogni caso l’attestato di tossicodipendenza della RAGIONE_SOCIALE del 6 maggio 2023, allegato alla memoria del condannato, riferisce che il paziente Ł stato preso in carico il 14 settembre 2022, ovvero diversi anni dopo la commissione dei reati oggetto dell’istanza (che risalgono al 2013, 2015, 2016, 2018).
Si tratta, quindi, di una produzione documentale che Ł del tutto inutile per sostenere l’esistenza della dipendenza già al momento dei reati, e che, pertanto, correttamente non Ł stata valutata dal giudice del merito. Per attribuire rilievo decisivo all’omesso esame di un argomento difensivo, infatti, la giurisprudenza di legittimità chiede, infatti, che il ricorrente dimostri la concreta idoneità scardinante dei temi del documento pretermesso rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili di carenza,
contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della pronuncia impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766).
In definitiva, il ricorso Ł infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.