Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49402 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49402 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 19 giugno 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati in due sentenze di condanna, relative la prima ad un delitto di furto con strappo e la seconda a due delitti di rapina e porto abusivo di armi.
Il Tribunale ha ritenuto che tali reati siano espressione di uno stile di vita delinquenziale adottato dal condannato, e non sia, invece, dimostrata una loro programmazione unitaria originaria, stanti la distanza temporale di circa quattro mesi tra i delitti, le loro diverse modalità esecutive, la loro diversa gravità, diverso luogo di consumazione, e le differenti caratteristiche delle vittime. Nell’istanza egli sosteneva che tutti i reati erano stati commessi per finalità di sostentamento, ma l’istituto della continuazione richiede la prova rigorosa di una programmazione unitaria dei reati stessi, almeno nelle loro linee generali, e si contrappone alla mera commissione di condotte omologhe quali espressione di uno stile di vita delinquenziale, stile di vita a seguito del quale il soggetto limita a commettere dei reati ideati occasionalmente, approfittando di situazioni estemporanee.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Il giudice ha respinto l’istanza affermando non essere stati allegati elementi positivi da cui dedurre la prova dell’esistenza di una unitaria e iniziale deliberazione, ma egli ha evidenziato la sussistenza di alcuni degli elementi che la giurisprudenza di legittimità ritiene significativi quale prova della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, in particolare la condizione di disagio personale e sociale che lo induceva a commettere reati per il proprio sostentamento, il collegamento finalistico tra i reati di furto e di rapina, l mancanza di altre risorse economiche, la contiguità spazio-temporale tra i reati, commessi entrambi a Roma a soli quattro mesi di distanza, e l’identica modalità, avendo egli, in entrambi i casi, strappato la refurtiva dalle mani della vittima. L’ordinanza è illogica e contraddittoria laddove nega la continuazione, ma afferma che i due delitti sono indice di una inclinazione a commettere reati di natura economica di tipo predatorio, essendo proprio tale inclinazione,
unitamente allo stato di necessità, ad avere determinato il disegno unitario di commettere quel tipo di reati.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il giudice dell’esecuzione ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). In questo caso il Tribunale ha affermato, con motivazione logica e adeguata, che le diverse modalità dei reati, la non omogeneità tra il delitto di furto e il successivo delitto di rapina con l’uso d un’arma, la distanza temporale ed anche di luogo tra loro, sono elementi che contrastano con l’ipotesi di una unicità di disegno criminoso. La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente.
Il ricorrente chiede, di fatto, a questa Corte di formulare, sulla base degli stessi elementi valutati dal Tribunale, un giudizio diverso. E’ stato però chiarito, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ed il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter
argomentativo di tale giudice, accertando se questi abbia dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la sentenza.
Per le ragioni sopra espresse, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente