Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10414 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10414 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che il detenuto NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione in data 21/11/2025 avverso l’ordinanza in epigrafe del 28/10/2025 con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 192/2025 SIGE) ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell’istanza medesima, come richiamate nell’ordine di esecuzione n. 282/2024 SIEP del 16/10/2024 e riportate ai numeri 3 e 6 del certificato del casellario giudiziale;
Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell’esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato;
che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenze indicate nell’istanza (commessi a ben più di un lustro l’uno dall’altro: pag. prima ord. imp.) nonché l’eterogeneità del ruolo rivestito del ricorrente per come ricostruito nella prima sentenza (autonomo fornitore, una sorta di “libero professionista” al quale si rivolgevano i malavitosi del catanzarese per l’acquisto di cocaina) rispetto a quello descritto nel contesto associativo della sentenza di cui al n. 6 (quale inquadrato corriere e spacciatore internazionale, parte integrante di un gruppo denominato COGNOME che, unitamente ad altri gruppi, componeva un’associazione operante oltre i confini calabresi, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. (pag. prima), spiegando come dovendosi a tal fine ribadire che:
– l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);
– deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati, perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, ispirata al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.);
– un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01);
Considerato che quella compiuta dal giudice dell’esecuzione nell’impugnata ordinanza costituisce una valutazione esaustiva, completa ed immune da vizi logico-giuridici come tale non rivedibile in questa sede, essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti (anche agli effetti esecutivi di cui all’art. 6 cod. proc. pen.) che vengano indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025);
Che, pertanto, l’unico motivo di ricorso, aspecifico e fattuale, non è ammissibile, in quanto non consentito, con conseguente condanna del ricorrente ex lege al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somMa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.