Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 879 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 879 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal AVV_NOTAIO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in data 26/02/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa all’ esito di giudizio abbrewato il 04/03/2020 in for della quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena ritenuta d giustizia per i reati di rapina e sequestro di persona.
Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo il loro difensore di fiducia.
2.1. NOME COGNOME, con un unico motivo, deduce violazione di legge e d motivazione quanto mancata applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. oggetto dell’odierno giudizio e quelli giudicati con le sentenze emesse dal G.U.P. del Palermo nn. 857/2014 e 341/2020. Lamenta che i giudici di appello aveva adott motivazione gravemente carente e contraddittoria senza procedere ad una attenta d degli elementi costitutivi delle condotte e senza considerare che tutti i reati avev rapine a furgoni che trasportavano tabacchi lavorati esteri, compiute dai medesimi con modalità di svolgimento tutte uguali per contenuto.
2.2. NOME COGNOME deduce due motivi.
Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. fra i fatti oggetto dell’odie quelli giudicati con le sentenze emesse dal GUP del Tribunale di Palermo nn. 85 341/2020 formulando delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle propo coimputato COGNOME con analogo motivo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in or mancata concessione dell’attenuante di cui all’ art. 62 n. 6 c.p. Precisa che la cor era limitata a rilevare che non sussisteva un effettivo risarcimento del danno e che che la relativa richiesta era stata formulata in primo grado non tenendo c documentazione versata in atti e del fatto che in primo grado era stata chiesta det da riconoscere con giudizio di equivalenza, sebbene erroneamente richiamando l’art. 5
I ricorsi sono da ritenere inammissibili in ragione della manifesta infonda censure proposte da entrambi gli imputati.
3.1. In ordine al comune motivo relativo alla mancata applicazione del vinco continuazione con le richiamate sentenze in via di stretto diritto va osse riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non div che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spa le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini progr e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fo programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, v presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comu determinazione estemporanea. (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 – 01.
Va, pure, ricordato che ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di incombe sull’interessato l’onere di indicazione e allegazione degli specifici eleme possa desumersi l’identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principi ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la ric riconoscimento della continuazione non avendo l’appellante né prodotto la sent
articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, lim richiedere l’acquisizione della pronunzia al collegio). (Sez. 2, Sentenza n. 2224 del Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 271768 – 01
Nel caso di specie, la Corte territoriale, adeguandosi ai suddetti principi d motivazione corretta, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali (v. p ritenuto che non vi fossero gli estremi della continuazione correttamente osservando in questione risultavano consumati in un diverso contestato temporale e che la sussis medesimo modus operandi era inidonea a comprovare una preordinata programmazione di un piano criminoso ab origine unitario e riferibile al futuro.
Trattasi, quindi, di censure attinenti al merito della decisione in quanto si diversa lettura degli atti processuali peraltro non suffragata da adeguati elementi si tenta, in modo surrettizio, di introdurre una rivalutazione di quegli stessi eleme presi in esame dalla Corte territoriale, indagine preclusa al giudice di legittimità.
3.2. Il secondo motivo proposto dal solo COGNOME non coglie in alcun modo nel fronte della affermazione della corte di appello secondo cui non vi sarebbe prova di alcun risarcimento da parte dell’imputato lo stesso muove delle censure del tutto ge aspecifiche senza in alcun modo offrire elementi per superare detto accertament compiuto dai giudici di merito.
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati ina Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’ad, 616 cod. condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento i della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa eme ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022
Il Consigliere Estensore
Il Presidente