Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 801 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 801 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 marzo 2022 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto della sentenza di condanna del 16 novembre 2020 della stessa Corte (reato dell’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per fatto commesso dal 27 giugno 2006 al 9 dicembre 2006) ed altre quattro sentenze di condanna emesse nei suoi confronti tra cui era già stata riconosciuta la esistenza della continuazione (in particolare, tra esse vi era anche una condanna per artt 73 e 74 commessi tra agosto 2006 ed il novembre 2011).
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il reato oggetto della sentenza in questione era stato commesso con correo non inserito nell’associazione finalizzata allo spaccio per cui il ricorrente era già stato giudicato e condannato con una delle sentenze con cui si chiede la
continuazione, ed in luogo diverso, a dimostrazione che nel 2006 l’istante ancora operava per conto proprio rifornendosi da altra persona non intranea al sodalizio per cui vi era altra condanna; l’assenza di coimputati comuni e la diversità di luoghi depone per la programmazione non unitaria degli stessi. Inoltre, il non aver prospettato già in fase di cognizione l’esistenza della continuazione è un primo indice dell’assenza della stessa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi.
Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di Motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe travisato le risultanze processuali in quanto in realtà vi è coincidenza delle date e dei luoghi di spaccio, ed anche i coimputati sono parzialmente i medesimi.
Con il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione su un passaggio motivazionale del provvedimento impugnato in cui si specifica che comunque la eventuale continuazione sarebbe soggetta al disposto dell’art,81, comma 4, cod. pen.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso &infondato.
La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione è l’art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che,”nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”.
I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce “disciplina del reato continuato” si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.
La norma non detta una definizione di “medesimo disegno criminoso”, e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del “medesimo disegno criminoso” si debba arrivare attraverso
criteri indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
L’onere della allegazione dell’esistenza del “medesimo disegno criminoso”, in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’imputato, se questi è l’istante che ha determinato l’apertura dell’incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti).
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il fatto di spaccio commesso dal 27 giugno 2006 al 9 dicembre 2006, per cui vi è stata condanna, era stato commesso con correo non inserito nell’associazione ex art. 74 d.pr. n. 309 del 1990 per cui il ricorrente era già stato giudicato e condannato; l’assenza di coimputati comuni e la diversità di luoghi deporrebbe per la programmazione non unitaria degli stessi.
Nel ricorso si sostiene, invece, che il giudice dell’esecuzione avrebbe travisato le risultanze processuali, in quanto, in realtà, vi sarebbe coincidenza delle date e dei luoghi di spaccio, ed anche i coimputati sono parzialmente i medesimi tra reato di spaccio e reato associativo.
Alla lettura delle due pronunce si ritiene non vi siano vizi logici nella ordinanza impugnata. E’ vero, infatti, che la data in cui sono avvenuti i fatti di spaccio commessi dal 27 giugno 2006 al 9 dicembre 2006 è prossima a quelli della contestazione associativa, ma è vero anche che quest’ultima non si sovrappone del tutto con la data dei primi, in quanto la partecipazione all’associazione ex art.
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74 d.p.r. n. 309 del 1990 viene ritenuta esistere a partire da agosto 2016, con la conseguenza che i primi fatti di spaccio del giugno 2016 restano sicuramente fuori dal perimetro dei reati-fine dell’associazione. Non illogica è, pertanto, la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenutMli stessi non siano stati oggetto di una volizione unitaria con il reato associativo e con i reati-fine dello stesso.
D’altronde, gli ulteriori fatti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 già messi con separata ordinanza, in continuazione con l’ipotesi associativa risalgono, per lo più, all’inizio dell’anno 2017, quindi ad un periodo in cui era accertata la partecipazione del ricorrente all’associazione, talchè la decisione del giudice dell’esecuzione non entra in contraddizione neanche con la diversa ordinanza che aveva ritenuto di riconoscere in essi la volizione unitaria che è alla base dell’applicazione della continuazione.
Ne consegue che il motivo è infondato.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
In esso il ricorrente si concentra su un passaggio motivazionale del provvedimento impugnato, in cui si specifica che comunque la eventuale continuazione sarebbe soggetta al disposto dell’art. 81, comma 4, cod. pen.
La continuazione, peraltro, non è stata riconosciuta, talchè l’affermazione del giudice dell’esecuzione si risolve in un pronunciamento di principio, la cui eliminazione non determinerebbe per l’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578).
Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all’accoglimento del motivo di ricorso proposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.