Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11448 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11448 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento della continuazione sia in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena (in sintesi, si duole per aver la Corte di Appello omesso di decidere in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta nell’atto di appello; aggiunge la difesa che il ricorrente avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena anche senza rideterminazione della stessa a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato, in quanto avrebbe potuto trovare applicazione quanto disposto dall’art.164 c.p. in quanto la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna – così come rideterminata a seguito del riconoscimento della disciplina del reato continuato non superava i limiti stabiliti dall’articolo 163 c.p.; quanto, poi, al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione, la difesa ritiene censurabile la motivazione della sentenza impugnata – secondo cui “fra l’ultimo reato commesso e quello per cui si procede è decorso circa un anno e mezzo e il prevenuto inoltre ha iniziato ad operare in un luogo diverso a Massa, cambiando provincia rispetto al passato” – avendo ritenuto che il mero dato spazio-temporale fosse elemento sufficiente per escludere l’unicità del disegno criminoso in capo all’odierno ricorrente, laddove, in realtà, la circostanza che le sentenze in oggetto si riferiscano a fatti commessi in province diverse non appare avere rilevanza alcuna, atteso che si tratta di località limitrofe separate da pochi chilometri; anche il dato temporale non apparirebbe assolutamente dirimente, trattandosi di un lasso di tempo che non pare alla difesa incompatibile con la prosecuzione di un unico disegno criminoso in capo al ricorrente); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale ritenuto che tale unico, articolato, motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata, appalesandosi anche manifestamente infondato, in quanto inerente a un asserito vizio motivazionale non emergente dalla sentenza impugnata (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);
quanto al motivo afferente al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è ben vero che la Corte d’appello non ha motivato in ordine alla richiesta difensiva svolta nell’atto di impugnazione, ma è altrettanto indubbio che il beneficio della sospensione condizionale della pena non avrebbe potuto essere riconosciuto al ricorrente, avendone lo stesso beneficiato più volte come risulta la certificato del casellario giudiziale e come, del resto, emerge dalla sentenza di primo grado, che ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con altra sentenza del tribunale di La Spezia del 21 giugno 2023, irrevocabile il 26 luglio 2023, unificata per continuazione ad altra sentenza del tribunale di La Spezia del 14 febbraio 2023; a ciò va aggiunto, in diritto, che non vi è l’obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all’art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l’astratta applicabilità dell’art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l’implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583 – 01; Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268947 – 01);
ritenuto, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, che la Corte d’appello ha motivato adeguatamente le ragioni del mancato riconoscimento, evidenziando, in fatto, come il reato contestato all’imputato è un piccolo spaccio commesso in Massa in data 15.4.2024 e che le sentenze con cui viene richiesta quoad poenam I ‘unificazione, riguardano anch’esse episodi di piccolo spaccio di cui la prima attiene ad un reato commesso in Sarzana in data 3.4.2022 e la seconda ad uno spaccio continuato commesso in Sarzana dal gennaio 2021 all’ottobre 2022; tanto premesso, peraltro, la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento del beneficio condividendo la motivazione del primo giudice che non ha riconosciuto la continuazione, posto che fra l’ultimo reato commesso e quello per cui si procede è decorso, infatti, circa un anno e mezzo e il prevenuto inoltre ha iniziato ad operare in un luogo diverso, a Massa, cambiando provincia rispetto al passato; ne discende che, secondo i giudici territoriali, le circostanze dedotte pertanto, nel loro complesso, non sono indicative di una iniziale programmazione criminosa, tenuto conto del lasso di tempo non esiguo intercorso l’una dall’altra e addirittura del cambio della piazza di spaccio, aggiungendo come
anche la spinta a delinquere, identificata nello stato di irregolarità dell’imputato, non costituisce elemento unificatore RAGIONE_SOCIALE condotte, ma bensì comprova una programmazione di vita volta a trarre sostentamento dalla commissione di illeciti, che nulla ha a che fare con la continuazione e che è addirittura antitetica alla stessa attenendo, infatti, ad una scelta esistenziale e non all’esecuzione di progetto criminoso iniziale delineato a grandi linee;
ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552); che, peraltro, in diritto, non vi è dubbio che la valutazione dell’unicità del disegno criminoso nel reato continuato appartiene alla cognizione del giudice del merito, ed è sottratta al sindacato di legittimità quando la motivazione, come nel caso in esame, sia immune da visi logico-giuridici (giurisprudenza costante, sin da Sez. 5, n. 485 del 18/12/1980, dep. 1981, COGNOME, Rv. 147413 – 01; da ultimo, v. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D’andrea, Rv. 275222 – 01); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026