Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40299 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2022 della CORTE ASSISE di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso;
lette le memorie scritte depositate dai difensori
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 08 novembre 2022 la Corte di assise di Potenza, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da NOME COGNOME per l’applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla medesima Corte di assise, consistenti in un delitto di rapina commesso nel 1996 e nel delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. commesso nel solo periodo tra il 2006 e il 2008, periodo nel quale sono stati commessi anche i vari reati-fine attribuiti alla responsabilità dell’istante.
La Corte di assise, richiamata una precedente ordinanza che aveva respinto un’istanza analoga, fondata però su altri elementi, ha ritenuto non sussistente o quanto meno equivoca l’esistenza di un unico disegno criminoso tra i due reati, prospettata invece dal COGNOME affermando che anche tale rapina era stata pianificata e attuata con modalità mafiose ed era compresa nel programma criminoso del clan COGNOME. In particolare, mediante il deposito di quattro diverse sentenze definitive, l’istante asseriva essere stato accertato che il clan COGNOME esisteva ed operava già all’epoca della prima rapina a lui attribuita, essendo stato tale elemento valutato ed affermato in quelle sentenze, relative a delitti commessi da altri imputati in epoche precedenti al 2006.
Secondo la Corte di assise, però, dalle predette quattro sentenze non è emerso alcun valido elemento per ritenere provata l’identità di disegno criminoso tra i due delitti per i quali è stata chiesta la continuazione, mancando, in particolare, elementi idonei a supportare l’affermazione dell’esistenza di un programma originario unitario tra le due condotte. Al contrario, altre sentenze, depositate dal pubblico ministero, dimostrano l’inesistenza di collegamenti tra il COGNOME e il sodalizio criminoso, risalenti al 1996. Infatti l’adesione dell’istante all’associazione criminosa è stata giudizialmente accertata solo per il periodo temporale sopra indicato, cioè tra il 2006 e il 2008, e le sentenze depositate dal pubblico ministero hanno escluso, con efficacia di giudicato, che il COGNOME facesse parte del sodalizio criminoso quanto meno sino al 2001.
Secondo la Corte di assise, quindi, il delitto di rapina commesso nel 1996 è frutto di un disegno criminoso autonomo rispetto all’adesione all’associazione criminosa, sopravvenuta nel 2006, e la mera omogeneità delle imputazioni e la vicinanza dell’ambito territoriale non sono sufficienti a far presumere l’esistenza di un’unica deliberazione di fondo, stante anche il notevole lasso temporale tra i delitti in questione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 671 cod.proc.pen..
Le quattro sentenze depositate attestano che il clan COGNOME era già esistente nel 1996 e traeva le proprie maggiori fonti di reddito proprio dalle rapine, e già nel 1991 era in guerra con un altro clan mafioso operante nella medesima zona. La Corte di assise ha errato nell’affermare che le sentenze depositate dal pubblico ministero dimostrano l’inesistenza del clan COGNOME nel 1996: in particolare, la sentenza n. 4/2001 ha assolto il COGNOME dall’accusa di partecipazione ad una associazione mafiosa ma si riferisce ad altre associazioni, diverse dal clan COGNOME, del quale non parla affatto, per cui la sua efficacia di giudicato non può riferirsi all’istante. Al contrario, le quattro sentenze depositate dal ricorrente dimostrano l’esistenza del predetto clan come fatto notorio. Inoltre la sentenza della Corte di cassazione relativa alla rapina commessa nel 1996, nella parte motiva, ricorda le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia secondo cui quella rapina era finalizzata ad agevolare due clan e il suo provento venne utilizzato per pagare le famiglie dei detenuti, nonché le dichiarazioni del medesimo soggetto e di un altro collaboratore, secondo cui NOME COGNOME era stato affiliato all’omonimo clan nel 1996. Anche la sentenza n. 4/2011, allegata all’istanza, afferma l’esistenza del clan COGNOME quanto meno dal 1996, e la n. 66/2012 addirittura ne afferma l’esistenza già nel 1991, collocando un omicidio nell’ambito della guerra in corso, all’epoca, tra detto clan e un clan rivale.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso, sottolineando la notevole distanza temporale tra i reati delle due sentenze.
Gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO hanno depositato una memoria, nella quale ribadiscono la sussistenza della richiesta continuazione perché la rapina del 1996 fu compiuta con metodo mafioso e per agevolare il clan COGNOME, e perché l’assoluzione dell’imputato dalla partecipazione al clan prima degli anni 2000 non esclude l’unicità del disegno criminoso, che può sussistere anche se egli non era affiliato al clan.
Con una ulteriore memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale il ricorrente afferma, inoltre, che la distanza cronologica tra i reati non è sufficiente per escludere l’unicità di disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
L’ordinanza impugnata è motivata in modo approfondito e non illogico, e risulta avere valutato tutti gli argomenti prospettati dal ricorrente, ed avere esaminato le varie sentenze depositate da quest’ultimo e dal pubblico ministero. La sua conclusione, che non sia dimostrata la sussistenza di un unico disegno criminoso tra la rapina commessa nel 1996 e il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. ritenuto sussistente solo tra il 2006 e il 2008, è quindi fondata sugli elementi tratti dai provvedimenti allegati dallo stesso ricorrente, costituiti da sentenze definitive, il cui contenuto non può essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice dell’esecuzione.
2.1. La Corte di assise ha richiamato ed applicato correttamente il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).
2.2. Esaminando la sussistenza di tali indici, i giudici hanno correttamente evidenziato che la sentenza n. 2/2011 emessa dalla Corte di assise di appello di Potenza il 13 luglio 2011, nel condannare il COGNOME per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. e per vari reati-fine, ha limitato l’operatività della sua appartenenza al clan agli anni tra il 2006 e il 2008, durante i quali sono stati commessi quei reati-fine. Tale limitazione risulta confermata dal fatto che nella medesima sentenza viene richiamata una precedente decisione definitiva, secondo la quale il clan era inesistente fino all’anno 2005.
La diversa valutazione che, secondo il ricorrente, emergerebbe dalle altre sentenza depositate, le quali indicherebbero l’esistenza del clan già nel 1991, e comunque nel 1996, epoca della rapina che si chiede di riunire per continuazione, non è idonea a sovvertire tale affermazione. In primo luogo, l’esistenza del clan non dimostra l’appartenenza ad esso del ricorrente, che non è
stata mai accertata giudizialmente in un’epoca precedente al 2006, ed in secondo luogo il diverso accertamento contenuto in più sentenze definitive rende corretta l’affermazione dell’ordinanza impugnata, che ha ritenuto l’istanza non meritevole di accoglimento per «l’assenza di inequivocità in ordine all’unicità del disegno criminoso».
Il ricorso non si confronta con l’affermazione dell’ordinanza circa la inesistenza di un accertamento giudiziario dell’appartenenza del ricorrente al clan COGNOME in epoca precedente al 2006. La Corte di assise ha inoltre sottolineato che tale appartenenza non solo non è stata giudizialmente accertata, ma la sentenza emessa dalla Corte di assise di Potenza in data 29 settembre 2001, e divenuta definitiva, ha assolto il COGNOME dal reato associativo, fino a tale data. L’affermazione del ricorrente, che tale assoluzione non riguardi la partecipazione al clan COGNOME, non è stata provata con la produzione di tale sentenza.
Risulta quindi escluso, da una sentenza avente efficacia di giudicato, che egli abbia fatto parte, nel 1996 e quanto meno fino al 2001, del clan in favore del quale avrebbe asseritannente commesso la rapina per la quale è stato condannato con la sentenza emessa dalla Corte di assise di Potenza in data 07 febbraio 2017.
E’ quindi corretta la valutazione del giudice dell’esecuzione, secondo cui manca un collegamento sicuro tra detta rapina e il reato associativo accertato come commesso solo a partire dal 2006, che dimostri con la necessaria certezza l’esistenza, già nel 1996, di un unico disegno criminoso che colleghi i due delitti. Non è infatti possibile dedurre, dalla sola omogeneità tra la rapina commessa nel 1996 e i reati-fine attribuiti, in seguito, all’associazione criminosa, che il COGNOME abbia agito, nel commettere detta rapina, avendo contezza del programma criminoso del sodalizio a cui non apparteneva, e di cui non è neppure del tutto certa l’esistenza in tale epoca, e intendendo partecipare ai suoi futuri reati, almeno genericamente programmati.
Altrettanto correttamente è stato sottolineato il forte iato temporale tra i due delitti che si affermano commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. GLYPH L’ordinanza si è conformata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera distanza temporale tra due reati non esclude, di per sé, il riconoscimento del loro collegamento quali atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, ma ha correttamente affermato che, in presenza di una così elevata distanza temporale, pari a dieci anni, la mera omogeneità e la vicinanza territoriale tra i due delitti contestati non sono elementi sufficienti a far ritenere dimostrata la sussistenza di un’unica determinazione volitiva, maturata prima
della consumazione della rapina e protrattasi sino alla commissione del delitto successivo.
Deve infine ribadirsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice dell’esecuzione aveva escluso il riconoscimento della continuazione per l’ampiezza dell’arco temporale in cui si collocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici della loro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa».(Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451).
Come evidenziato nell’ordinanza impugnata, il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso, nonostante la forte distanza temporale tra i due delitti. E’ quindi corretta la decisione di rigetto dell’istanza, dovendo i due episodi essere ritenuti «non frutto di una primigenia delibazione».
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente