Reato continuato: quando il disegno unitario è assente
Il concetto di reato continuato rappresenta uno degli istituti più rilevanti del diritto penale italiano, poiché consente di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più violazioni della legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel richiedere che tale progetto unitario sia dimostrato concretamente e non sia una mera astrazione difensiva.
L’analisi dei fatti
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato con tre diverse sentenze definitive per reati di falso e altre violazioni. Il ricorrente ha adito il Giudice per le Indagini Preliminari, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo che venisse riconosciuta la continuazione tra i reati contestati. Secondo la difesa, la natura dei reati e la loro tipologia avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere sussistente un unico piano d’azione, minimizzando l’importanza dell’intervallo temporale tra le condotte.
Il Giudice dell’esecuzione ha però rigettato la richiesta, evidenziando come non emergesse alcun elemento atto a provare che, al momento della commissione del primo reato, il soggetto avesse già programmato i successivi. Al contrario, le condotte apparivano come risposte estemporanee a necessità del momento.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita del ricorso, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso non presentava elementi di novità, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la validità della motivazione del giudice territoriale, il quale aveva correttamente escluso l’identità del disegno criminoso.
Un punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra la natura del reato e la programmazione dello stesso. Anche se un reato di falso può avere effetti permanenti, la sua esecuzione rimane un atto istantaneo che, se ripetuto a distanza di tempo, suggerisce una nuova determinazione volitiva piuttosto che la prosecuzione di un vecchio piano.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla carenza di indicatori oggettivi della continuazione. La Corte chiarisce che l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. Nel caso di specie, i reati risultavano commessi in un arco temporale apprezzabile e apparivano come il frutto di determinazioni criminose estemporanee, sorte in base alle contingenze. La distanza temporale e l’assenza di un nesso logico-funzionale tra i singoli episodi escludono che il condannato avesse ideato l’intera serie delittuosa fin dal principio. La Cassazione ribadisce che la continuazione non può essere presunta solo sulla base della tipologia dei reati commessi.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che per l’applicazione del cumulo giuridico non basta la reiterazione di reati simili, ma occorre la prova di una programmazione unitaria iniziale. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia funge da monito sulla necessità di allegare elementi concreti e specifici quando si richiede il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, evitando censure basate su interpretazioni puramente soggettive dei fatti.
Cosa si intende per medesimo disegno criminoso?
Si tratta della programmazione anticipata di una serie di reati, ideati nelle loro linee essenziali prima della commissione del primo illecito.
La distanza temporale tra i reati influisce sulla continuazione?
Sì, un ampio arco di tempo tra i fatti può indicare che i reati siano frutto di scelte estemporanee e non di un piano unitario preordinato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41508 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41508 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze pronu dalla Corte di Appello di Milano;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe valutato la presenza dei concreti indicator della sussistenza della continuazione e non avrebbe adeguatamente considerato che i reati di falso avrebbero natura istantanea ma effetti permanenti per cui no assumerebbe rilievo la distanza di tempo nel quale sono stati commessi;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dal commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, escluso lo stato clandestinità non emerge alcun elemento concreto e che, anzi, i reat risultano essere commessi in un apprezzabile arco di tempo e indicativi del fatto che questi erano il frutto di determinazioni criminose estemporanee che sorgevano in base alla necessità del momento (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) e ciò a prescindere dalla natura del reato non essendo all’evidenza ipotizzabile che all’atto della commissione del primo reato i condannato avesse già ideato di commettere ulteriori e diversi reati;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativ lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023