Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50573 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50573 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Agrigento, in funzione di AVV_NOTAIO dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili.
Ritenuto che i vizi dedotti con il motivo unico proposto dal difensore, AVV_NOTAIO (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.), rappresentano doglianze manifestamente infondate perché prospettano deduzioni generiche e prive delle indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, posto ch nemmeno il ricorrente illustra, rispetto al provvedimento censurato, in cosa risieda la sussistenza del dedotto ed allegato vincolo tra i fatti giudicati.
Considerato, inoltre, che la censura si appalesa riproduttiva dei motivi di censura già adeguatamente vagliati dal giudice dell’esecuzione, con argomenti corretti e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni su cui fonda il provvedimento impugNOME.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con adeguata analisi (cfr. p. 1 e ss.), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente