Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49428 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49428 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Taranto nel provvedimento impugNOME.
In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: non si evincono nel caso in esame dati di fatto dai quali presumere che nel momento dell’inizio della detenzione di stupefacenti, commessa dal 26 settembre 2018 (data di inizio delle intercettazioni) fino al 19 ottobre 2019, COGNOME avesse anche previsto di porre in essere la condotta di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, dandosi atto nella sentenza relativa a detti reati che COGNOME aveva dichiarato di non essersi fermato perché privo della patente di guida, dunque per una ragione del tutto avulsa dal pregresso reato di detenzione di sostanza stupefacente e comunque occasionata dalla presenza in loco delle forze dell’ordine, non prevista né prevedibile da COGNOME.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che ritorna sull’interdipendenza delle condotte di cui alle sentenze – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.