Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1616 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1616 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 3124/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO Della Repubblica Presso Il Tribunale di BRINDISI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di Brindisi Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto alla rideterminazione della pena per le sentenze sub 1 e 2.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 29 maggio 2025, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Taranto, sez. dist. di Manduria il 10 marzo 2009 (n. 1 dell’istanza) e la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi il 25 gennaio 2008 (n. 2 dell’istanza), rideterminando complessivamente la pena in anni quattro e mesi sette di reclusione e 1.380 euro di multa, ritenendo fatto piø grave quello sanzionato con la sentenza n. 1) sulla cui pena veniva applicato un aumento per la continuazione con la sentenza n. 2) di anni uno e mesi otto di reclusione e 880 euro di multa; nonchØ fra i fatti di cui alle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto il 20 giugno 2018 (n. 5 dell’istanza) e dalla Corte di Appello di Lecce il 1° febbraio 2021 (n. 6 dell’istanza), rideterminando la pena in anni sei di reclusione e 5.000 euro di multa, applicando sulla pena inflitta per il reato sub 6) anni due di reclusione e 1667 euro di multa.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, esponendo due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo rileva che del tutto erroneamente il provvedimento impugnato ha rideterminato la pena, previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze sub 1) e 2), nonostante tale vincolo fosse già stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Lecce con ordinanza del 2014, inserita nel casellario, che aveva rideterminato la pena in anni quattro e mesi cinque di reclusione e 1.100 euro di multa.
La rideterminazione operata dal provvedimento impugnato Ł peraltro in senso deteriore per l’imputato.
2.2 Con il secondo motivo rileva come sia stata erroneamente riconosciuta l’unicità del disegno criminoso, poichØ i fatti di cui alle sentenze sub 5) e 6), pur essendo stati commessi in un ristretto arco temporale, sarebbero soltanto sintomatici della tendenza del condannato a porre in essere un certo tipo di reati per ricavarne un personale arricchimento.
Nell’ordinanza impugnata, rileva il ricorrente, l’attenzione non Ł focalizzata sulla individuazione di un unico programma criminoso che ricomprenda tutti i fatti, bensì sulla identità di interesse e fine perseguito dall’autore: ma l’identità di movente non Ł elemento unificante laddove esso venga confuso con il generico proposito di commettere reati ovvero con una scelta di vita genericamente deviante.
2.3 Il AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto alla rideterminazione della pena per le sentenze sub 1 e 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1 Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori (Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, De, Rv. 287352 – 01).
La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Pmt, Rv. 279786 – 01).
E’ pacifico che, avendo la Corte di appello già provveduto sulla medesima istanza, avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria del 10 marzo 2009 e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 25 gennaio 2008, con provvedimento appostato al n. 17 del certificato del casellario, il provvedimento qui impugnato si pone come reiterativo, in violazione del bis in idem e deve essere annullato in parte qua , essendo oltretutto meno favorevole al condannato.
1.2 E’ fondato anche il secondo motivo.
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv. 254809), ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, Ł sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purchØ significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156).
In tema di reato continuato, il dato cronologico – e cioŁ il breve lasso di tempo intercorso tra le diverse azioni – quale elemento di valutazione ai fini della sussistenza del requisito della unicità del disegno criminoso, non può da solo assurgere a dato probatorio definitivo ma può solo considerarsi un principio di prova positiva. (Sez. 1, n. 5148 del 10/10/1996, COGNOME, Rv. 205972 – 01).
Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra il reato di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita di beni (art. 648 bis cod. pen.) commesso il 9 novembre 2011 in Manduria e i reati di estorsione e furto commessi in Manduria dal 21 al 26 ottobre 2011; il provvedimento impugnato rinviene gli indici sintomatici della preordinazione unitaria di tali reati, almeno nelle loro linee generali nella contiguità temporale, nel fatto che siano tutti reati contro il patrimonio e che abbiano ad oggetto delle autovetture.
La motivazione sul punto Ł scarna e insufficiente, poichØ non Ł spiegato perchØ reati così disomogenei possono avere una matrice ideativa comune, al di là della contiguità temporale e dell’identità di beni oggetto dei reati, caratteristiche fattuali che, di per sØ sole, non hanno significato sotto il profilo dimostrativo della unitarietà del progetto criminoso, ben potendo essere semplicemente espressione di una proclività a delinquere; infatti, in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 – 01).
2. Per le ragioni sopra esposte il provvedimento impugnato, con riguardo al primo motivo – cioŁ al riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria del 10/3/2009 e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 25/1/2008 – deve essere annullato senza rinvio, in quanto reiterativo di precedente provvedimento piø favorevole al condannato mentre, con riferimento al secondo motivo – cioŁ all’avvenuto riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto il 20 giugno 2018 e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 1 febbraio 2021 – deve essere annullato con rinvio allo stesso giudice, sia pure nella persona fisica di un diverso magistrato, per nuovo esame, al fine di valutare l’istanza di riconoscimento della continuazione alla luce dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente al riconoscimento della
continuazione tra GLYPHi reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Taranto sezione distaccata di Manduria del 10/3/2009 e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 25/1/2008.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 20/6/2018 e Corte di appello di Lecce del 1/2/2021, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.
Così deciso il 6 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME