Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5397 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5397 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/09/2025 del Tribunale di Cosenza udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 15 settembre 2025, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza formulata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. In particolare, premesso che il ricorrente chiedeva di riconoscere la continuazione tra due gruppi di reati ovvero:
Gruppo 1: tra i reati di cui al punto 1) ovvero sent. n. 1/2012 del Tribunale di Lamezia Terme, relativa ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 477 cod. pen., commessi in San Mango D’aquino il 5.7.2012 e al punto 5) ovvero sentenza n. 2467/2022 del Tribunale di Salerno relativa al reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in Salerno il 3.9.2014;
Gruppo 2: tra i reati di cui al punto 2) ovvero sent. n. 319/2929 del Tribunale di Lagonegro del 24.6.2020, relativa al reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 c.p., commessi in Senise dal 22 al 23.12.2016; punto 3) ovvero sent. n. 744/220 della Corte di appello di Catanzaro relativa al reato di cui all’art. 628 cod. pen. commesso in Falerna Marina il 17.2.2018; punto 4) ovvero sent. n. 685/2021 della Corte di appello di Taranto del 5.7.2021 relativo al reato di cui agli artt. 624 e 625 commi 2 e 5 cod. pen., commesso in Palagiano il 20.5.2018; punto 6) ovvero sent. n. 168/2022 della Corte di appello di Catanzaro relativa ai reati di cui agli artt. 416 (commesso sino al giugno 2018) e n. 12 furti aggravati commessi tra l’8.3.2018 e il 27.5.2018
osservava che non era ravvisabile una identità di disegno criminoso tra i reati di cui al gruppo 1), tenuto conto del lasso temporale intercorso tra i due reati, dell’eterogeneità delle fattispecie criminose e del fatto che dalla lettura delle sentenze non emergevano elementi di collegamento che consentissero di ricondurli ad una medesima deliberazione criminosa.
Con riferimento ai reati di cui al gruppo 2), escludeva il nesso della continuazione tra i reati di cui ai punti 2) e 3) in quanto ‘completamente slegati tra loro’, perchØ, il primo, era un
furto aggravata di materiale edile e veicoli avvenuto tra il 22 e il 23 12.2016 e il secondo una rapina impropria di telefoni, cassaforte e autocarro commesso il 17.2.2018, non emergendo elementi di collegamento tra i due crimini.
Escludeva, altresì, la continuazione in ragione della distanza temporale e dei ‘diversi contesti’ tra i reati di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) nonchØ tra questi e quelli di cui ai punti 4), 6) e 7).
Riconosceva, invece, la continuazione tra i reati di cui ai punti 4) e 6), quest’ultimo relativo a reati già unificati con quelli di cui alla sentenza 7) del tribunale di Cosenza relativa a sette furti aggravati commessi tra il marzo e il giugno 2018, in ragione dell’omogeneità del modus operandi e della contiguità temporale. Rideterminava, quindi, la pena per detti reati in anni sei, mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa, respingendo, per il resto, l’istanza.
2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di COGNOME con due motivi di ricorso ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Lamenta che, con riferimento al rigetto dell’istanza relativa alla unificazione del delitto di rapina impropria di cui al punto 3) con i reati di cui al punto 6) il giudice dell’esecuzione abbia adottato una motivazione apparente ed illogica non confrontandosi con gli elementi fattuali individuati dalla difesa quali: l’identità soggettiva degli agenti, l’omogeneità del modus operandi e la contiguità temporale, avendo motivato il rigetto con una mera formula di stile fondata sul nomen iuris dei delitti, senza valutare le fattispecie in concreto, così pervenendo a ritenere ‘completamente slegate’ fattispecie temporalmente contigue, poste in essere in concorso con i medesimi correi e della stessa natura, trattandosi di rapina impropria, evoluta rispetto ad una iniziale condotta di furto.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione illogica e apparente, censura la decisione per non aver riconosciuto la continuazione tra il reato di cui al punto 2) e quelli di cui al punto 6), valorizzando solo la distanza temporale, senza motivare in ordine all’elemento unificante costituito dalla identità dei correi.
3.Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il giudice dell’esecuzione ha correttamente vagliato le condotte criminose, ravvisando l’assenza di elementi di collegamento tra le stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato nei limiti di cui in parte motiva.
2.Questa Corte con costanti pronunce ha affermato che <> (Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01), aggiungendo che <> (Sez. 1, n. 28762 del 28/4/2023).
3.Nel caso in esame, con riferimento al riconoscimento del vincolo della continuazione invocato tra i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 744/2020 relativa al reato di cui all’art 628 cod. pen. commesso il 17.2.2018 e quelli di cui alla sentenza della medesima Corte n. 168/2022 relativa al reato di cui all’art. 416 cod. pen. commesso sino al giugno 2018 e a dodici episodi di furto aggravato commessi tra l’8.3.2018 e il 27.5.2018, il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda in ragione della distanza temporale e del diverso contesto in cui sarebbero maturati gli episodi, che non consentirebbe di ravvisare una unicità di disegno criminoso. Tuttavia, in tale argomentare, il giudice dell’esecuzione non ha chiarito le ragioni per le quali la distanza temporale esistente tra il reato di cui alla sentenza n. 744/2020, commesso il 17.2.2018, e i plurimi episodi di reati predatori, commessi tra l’8.3.2018 e il 27.5.2018, sarebbe ostativa al riconoscimento dell’unitarietà del disegno criminoso, mentre non lo sarebbe la distanza di tempo intercorrente tra taluni degli episodi oggetto della sentenza n. 168/2022 (commessi in un lasso di tempo compreso tra l’8.3.2018 e il 27.5.2018), e il reato di cui alla sentenza n 685/2021, commesso il 20.5.2018, rispetto ai quali Ł stata riconosciuta la continuazione. Stante la contiguità temporale esistente tra i fatti criminosi oggetto delle menzionate sentenze, al fine di assicurare coerenza e logicità della motivazione, Ł necessario specificare le ragioni per le quali solo taluni degli episodi predatori commessi in un determinato arco di tempo siano stati considerati avvinti dalla continuazione. Non vengono enunciate, infatti, le ragioni sottese alla diversa valutazione.
Quanto ai ‘diversi contesti’ in cui sarebbero maturati gli episodi, il giudice non ha specificato a quali degli indici sintomatici dell’identità di disegno criminoso sarebbe riconducibile tale diversità, sicchØ la motivazione sul punto si palesa apodittica, al limite dell’apparenza, essendosi risolta in una affermazione disancorata da qualsiasi riferimento ai dati fattuali e non essendosi soffermata sull’analisi degli indici individuati dalla giurisprudenza quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziale, le modalità della condotta etc.
4.Il ricorso Ł, invece, infondato con riferimento al diniego del vincolo della continuazione tra gli episodi criminosi oggetto della sentenza n. 319/2020 del Tribunale di Lagonegro e gli episodi di furto giudicati con le altre sentenze richiamate. Come evidenziato dal giudice dell’esecuzione, si tratta, infatti, di fattispecie delittuose che, pur se della medesima natura (reati predatori), sono state commesse in tempi molto distanti tra loro (circa 15 mesi) e in diversi contesti (risultando commessi l’uno in Basilicata e gli altri in Calabria). Inoltre, il giudice ha ritenuto che dalle sentenze non si evincessero elementi concludenti nel senso di una unicità di disegno criminoso. La motivazione, che non incorre in vizi logici nØ in contraddittorietà intrinseca, pare, quindi, idonea a motivare il rigetto. D’altro canto, la rilevanza della conversazione intercettata e riportata in ricorso, costituisce valutazione di merito sottratta alla valutazione di questa Corte se non viziata da vizi motivazionali che, nel caso in esame, non paiono ravvisabili.
5.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di cui alla sentenza 744/2020 della Corte di appello di Catanzaro e il reato di cui alla sentenza 168/2022 della medesima Corte di appello, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013 n. 183), mentre deve essere rigettato per il resto.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di cui alla sentenza 744/2020 della Corte d’appello di Catanzaro e il reato di cui alla sentenza 168/2022 della medesima Corte d’appello, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 07/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME