Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10309 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10309 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Palmi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso «limitatamente alle sentenze di condanna riportate nel provvedimento impugnato ai punti n. 1) e 2) al quale si rinvia».
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 luglio 2025 emessa nel procedimento penale n. 70/25 R. S.I.G.E, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse del condannato NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: 1) il reato di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen. commesso il 12 settembre 2019, in relazione al quale è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Lecco del 14 dicembre 2022, irrevocabile il 30 gennaio 2023, alla pena di anno uno di reclusione; 2) il reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso il 13 settembre 2019, ,(
in relazione al quale è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Trapani del 9 marzo 2022, irrevocabile il 27 febbraio 2024, alla pena di mesi nove di reclusione; 3) il reato di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen. commesso il 4 maggio 2021, in relazione al quale è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Pami dell’8 novembre 2023, irrevocabile 1’8 febbraio 2025, alla pena di mesi sei di reclusione.
A fondamento della decisione, il giudice ha premesso che incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina di cui all’art. 671 cod. proc. pen. l’oner di allegare gli elementi che siano sintomatici della sussumibilità dei reati per i quali ha riportato condanna ad un unico disegno criminoso, ciò al fine di evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81 cod. pen. «si traduca in un automatico beneficio premiale…rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere».
Ha evidenziato come non possano valorizzarsi, nel caso in esame, né l’apprezzamento della contiguità temporale dei reati in esame, né la loro omogeneità, atteso che tali profili appaiono piuttosto indicativi di una scelta di vita ispirata «alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti», specie ove si consideri che il COGNOME è soggetto abitualmente dedito a perpetrare truffe (costui, infatti, ha riportato, nell’arco temporale compreso tra il 2019 ed il 2021, già otto condanne definitive per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen.).
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione con il quale lamenta difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
Il difensore censura che, in spregio ai consolidati canoni ermeneutici elaborati da questa Corte, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di operare una valutazione degli elementi di fatto – le modalità della condotta, la distanza cronologica tra i reati, l tipologia dei reati, la causale, le condizioni di tempo e di luogo – reputati indic sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
Evidenzia, in particolare, che due dei tre delitti per i quali l’istanza è stata avanzata siano stati commessi a distanza di appena un giorno l’uno dall’altro e con identiche modalità esecutive (il condannato pubblicava sulla rete annunci di vendita risultati poi falsi), circostanze che rendono «plausibile la tesi difensiva secondo cui l’imputato avesse concepito un programma criminoso seriale, volto alla reiterazione sistematica del medesimo tipo di reato»
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va in premessa ricordato che in tema di continuazione l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo nella misura in cui non risulti sorretto da adeguata motivazione. (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D’andrea, Rv. 275222 – 01).
Detto limite inficia, a parere di questa Corte, parte dell’ordito motivazionale del provvedimento impugnato.
Nell’esplicitare le ragioni a detto giudizio sottese, deve evidenziarsi come il nucleo essenziale dell’ordinanza impugnata ha riguardo ad un tema per il vero estremamente complesso, quale quello di individuare, in presenza di una serie di reati in successione cronologica ascritti al medesimo soggetto, la linea di demarcazione tra ciò che costituisce espressione di un identico disegno criminoso, presupposto di applicabilità dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., e quanto, di contro, rappresenta la risultante di una tendenza a delinquere, anch’essa astrattamente riconducibile ad un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, detto discrimine va ravvisato nella specificità del progetto, presupponendo la continuazione – a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, PG in proc. Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 – dep. 24/09/2014, B, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Pur COGNOME muovendo COGNOME dalla COGNOME consapevolezza COGNOME della COGNOME straordinaria COGNOME complessità dell’accertamento, che presuppone la ricostruzione a posteriori di una realtà, quale l’interiorità psichica del soggetto agente, di fatto inesplorabile, la Corte ha a più riprese evidenziato come a detta valutazione debba procedersi attraverso la considerazione di una pluralità indici che, ove sistematicamente valutati, possono delineare la sussistenza di un comune dato progettuale sottostante alle condotte tenute.
Essi vanno individuati nella tipologia dei reati, nel bene giuridico offeso, nelle condotte poste a fondamento delle diverse condanne, nelle loro modalità di commissione, nella causale delle violazioni, nella loro omogeneità, nella sistematicità, nel contesto spaziale e nel contenuto intervallo temporale.
Detti fattori, che, se singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, valutati l’uno sistematicamente
all’altro, incrementano, secondo l’insegnamento della Corte, la possibilità di ravvisare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, COGNOME, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013 NOME, Rv. 255156).
La Corte ha, peraltro, evidenziato come detto accertamento debba assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo la sussistenza come l’esclusione della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni essere affidata a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833) e come incomba sul condannato l’allegazione degli elementi sintomatici idonei in concreto a ricondurre anche i successivi reati ad una medesima preventiva risoluzione criminosa, prima fra tutti la programmazione unitaria, onere questo che deve ritenersi tanto più stringente quanto maggiore sia l’arco temporale che separa i fatti in relazione ai quali l’istanza viene avanzata.
COGNOME Di detti canoni interpretativi il Giudice dell’esecuzione del provvedimento impugnato non ha fatto buon governo.
L’ordinanza, infatti, si connota per una motivazione che disvela, ove sottoposta ad una prudente disamina, tratti di patente quanto censurabile astrattezza.
Invero, il Giudice, nel rigettare la richiesta, ha fatto ricorso a ciò che si riv essere una mera formula di stile, poiché, trascurando di operare una valutazione concretamente aderente al caso in esame, ha omesso di considerare, limitatamente ai reati per il quale il COGNOME ha riportato condanna con le sentenze di cui ai punti nn. 1) e 2), la circostanza che essi sono stati consumati a distanza di un giorno l’uno dall’altro – elemento che attribuisce alla continuità cronologica degli addebiti un’indiscutibile pregnanza dimostrativa che non può essere apoditticamente degradata ad indice semmai sintomatico di un’abitualità criminosa -, ed il fatto che essi si connotano per identiche natura e modalità di consumazione.
Se, invero, l’apparato argomentativo dell’ordinanza può ritenersi privo di manifesti profili di incongruenza logica quanto al rigetto dell’istanza in relazione al reato per il quale il COGNOME ha riportato condanna con la sentenza di cui al superiore punto n. 3), trattandosi di delitto consumato a rilevante distanza di tempo rispetto agli altri, altrettanto non può dirsi, pertanto, per le ragioni appena esposte, quanto agli ulteriori reati per i quali il difensore del COGNOME ha invocato riconoscimento del vincolo della continuazione.
Per essi si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palmi, in diversa composizione fisica, per
COGNOME
A,
un nuovo esame dell’istanza che, libero nell’esito, sia emendato dalla riscont carenza motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione per i reati di c alle sentenze n. 972/2022, irrevocabile il 30 gennaio 2023, emessa dal Tribunal di Lecco, e n. 328/2022, irrevocabile il 27 febbraio 2024, emessa dal Tribunale Trapani, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palmi. Rigetta n resto il ricorso.
Così è deciso, 29/01/2026