Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERENTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Letta la memoria telematicamente depositata con la quale la difesa chiede di rivalutare il giudizio di inammissibilità ed insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il COGNOME si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le due sentenze in ricorso specificate (una relativa ad una tentata estorsione aggravata commessa nel marzo 2010, l’altra una rapina aggravata commessa nel settembre 2010), è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto d individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cf Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i due reati indicati nell’istanza del ricorrente.
Considerato che consolidata è l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plur violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per configurabilità del reato continuato.
Ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all’ist incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita isp sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugNOME, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni, intervenute ad una distanza di mesi l’una dall’altra, eludendo il nucleo centrale dei principi fin qui enunci la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati – quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo – almeno nella loro linea essenzia
Ritenuto del pari inammissibile per manifesta infondatezza anche il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa si duole della mancata revoca delle due sentenze, in
ricorso specificate, emesse nei confronti del COGNOME per il reato di cui all’art. 75, d. I 159 del 2011.
Osservato che il G.E., richiamate la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 25 del 2019 secondo la quale l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche), ha poi correttamente osservato, con argomentazione in fatto non oggetto di censure e contestazioni, che entrambe le condanne oggetto della richiesta di revoca sono intervenute non per violazioni della generica prescrizione di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” / ma per la violazione specifica che imponeva al COGNOME di rincasare in orario notturno.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024