Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10242 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10242 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 16/09/2025 dalla Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 16 settembre 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di applicare la disciplina del reato continuato di cui all’art. 81 cod. pen. tra i seguenti fatti così come qualificati:
-reato ex art. 73 comma 1 D.P.R. 309 del 1990, oggetto della sentenza di condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 28 novembre 2023, divenuta irrevocabile il 28 marzo 2025, commesso a Castellammare del Golfo dal 7 maggio 2020 al 26 giugno 2020;
-reati ex art. 74 comma 1 e 6, 80 comma 1 lett. b D.P.R. 309 del 1990 ed ex art. 73 D.P.R. 309 del 1990 oggetto della sentenza di condanna alla pena di anni 4, mesi 11, giorni 10 di reclusione emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 30 febbraio 2024, commessi a Carini da agosto 2018 al 4 marzo 2021.
Il COGNOME dell’esecuzione, nello specifico, ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso evidenziando che le condotte sono state attuate in un lasso temporale considerevole (da agosto 2018 a marzo 2021) e in zone territoriali eterogenee. Ragione questa per cui il giudice ha ritenuto che lo sviluppo non sia tale da dimostrare che dal 2018 il ricorrente avesse in mente il medesimo disegno criminoso, non avendo potuto preventivamente deliberare nelle linee essenziali le successive condotte.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che, diversamente da quanto
ritenuto dal giudice dell’esecuzione, le condotte, quella associativa e le singole cessioni, farebbero tutte parte del medesimo disegno criminoso in quanto erano state già programmate o comunque ideate, quanto meno a grandi linee, dal momento in cui il ricorrente ha fatto ingresso nel sodalizio.
In data 2 gennaio 2026 Ł pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.
La doglianza Ł fondata nei termini che seguono.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito Ł tenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento piø mite rispetto al cumulo materiale Ł giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perchØ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato nØ, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio piø mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili ‘indici rivelatori’ della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchØ significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di
fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perchØ l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, Ł indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piø che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione si riferisce a un reato associativo e ad altri delitti che possono essere identificati anche quali reati fine non Ł sufficiente che i secondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione del programma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contesto criminale.
Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva Ł che il singolo il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioŁ, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si Ł determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «Ł configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si Ł determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all’atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509
del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01).
2.3. In generale, d’altro canto, si deve considerare la peculiarità della domanda che si riferisce al caso in cui in sede esecutiva la richiesta di applicare la continuazione si riferisce a reati che si inseriscono all’interno di un arco temporale delimitato da reati tra i quali il giudice della cognizione ha già riconosciuto il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen.
In questa ipotesti, infatti, come anche recentemente ribadito «il giudice che ritenga di non accogliere la richiesta, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, Ł tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01).
2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si Ł conformato ai principi indicati e non ha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo della continuazione.
A prescindere dal diverso luogo di commissione dei reati, comunque omogeni quanto alla violazione commessa, infatti, il giudice non risulta essersi confrontato con la circostanza che i fatti oggetto della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28 novembre 2023, due cessioni di cocaina commesse a maggio e giugno 2020, si collocano nell’arco temporale che intercorre tra l’anno 2018 e il 4 marzo 2021, che Ł già stato oggetto della sentenza della Corte di Appello del 30 febbraio 2024, in cui il giudice ha riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e quelli fine (due cessioni di marijuana commessi a Carini nel 2018).
2.5. La carenza rilevata impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinchØ la Corte di Appello di Palermo, conformandosi ai criteri indicati e libera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Palermo.
Così Ł deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME