Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3653 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3653 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Maleo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni svolte, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l’annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio, quanto al trattamento sanzionatorio, l’inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni formulate per iscritto nell’interesse del ricorrente dall’AVV_NOTAIO, il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha invocato l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano del 15 dicembre 2023 -con cui quel Giudice, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, colpevole dei reati di cui agli artt. 223, commi 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1, L.F. (contestato al 19 ottobre 2017, capo a) e 5, d.lgs. n. 74/2000 (contestato il 20 dicembre 2016, capo b) e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del grado- ha riqualificato il reato di cui agli artt. 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1 n. 1 L.F. (capo a) nel reato di cui all’art. 217 comma 2 L.F., e ha conseguentemente rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione (secondo il calcolo ivi indicato).
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, e precisamente in relazione al riconoscimento del minimo edittale. La Corte di appello, riqualificato il reato di cui al capo a) in quello previsto dall’art. 217, comma 2, L.F., ha, poi, correttamente ritenuto più grave quello di cui al capo b), di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74/2000, indicando quale pena base quella «pari al minimo edittale di anni due di reclusione».
Il reato però, all’epoca dei fatti, il 29 dicembre 2016, era punito con pena edittale pari, nel minimo, ad anni uno e mesi sei di reclusione; da tanto la richiesta di annullamento con rideterminazione della pena base nel minimo edittale.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente processo con quelli di cui alla sentenza irrevocabile n. 7492/2021.
La Corte di appello, investita della questione, ha ritenuto di confermare le argomentazioni del Tribunale, che aveva ritenuto l’inesistenza di elementi sufficienti a decidere al proposito, evidenziando «che si tratta di società diverse, di condotte tra loro non assimilabili, sia storicamente che dal punto di vista della modalità di svolgimento, e che gli elementi indicati dall’appellante nulla dicono in ordine alla sussistenza di un’unitaria volizione dell’asserito disegno criminoso sottostante alle condotte» aggiungendo che «neppure rivestono alcun rilievo gli elementi inerenti le condizioni personali dell’imputato, del tutto ininfluenti rispetto all’elaborazione e attuazione dell’asserito disegno criminoso unitario».
Trattasi secondo prospettazione difensiva, di motivazione apparente, non avendo la Corte territoriale svolto alcuna effettiva disamina della pronuncia definitiva di che trattasi, così omettendo la reale valutazione delle condotte, poste in essere in periodi sovrapponibili, e ‘unificate’ dalle condizioni personali dell’imputato, sempre col ruolo di ‘testa di legno’.
2.3. Negli stessi termini la difesa ha reso le conclusioni già menzionate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, inammissibile nel resto.
Riqualificato il reato di cui al primo capo di imputazione, e correttamente ritenuto più grave, in concreto, quello di cui al capo secondo di imputazione, di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, ha errato, tuttavia, la Corte nell’indicare la misura della pena base, ritenuta congrua nel minimo edittale, in anni due di reclusione, laddove quella prevista per quel delitto, ratione temporis, in ragione della data di contestazione al 29 dicembre 2016, era, nel minimo, pari ad anni uno e mesi sei. La pena va conseguentemente rideterminata e, dovendosi sulla pena base legale, calcolare l’aumento già ritenuto congruo dalla Corte di merito, può procedersi da parte di questa Corte a rideterminare la pena, partendo dunque dalla pena base, pari al minimo edittale per il reato di cui al capo b), nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata di mesi sei per il reato di cui al capo a) -misura dell’aumento ex art. 81 cod.pen. già ritenuta congrua dalla Corte di merito- sì da giungere alla pena, finale, di anni uno e mesi quattro di reclusione (secondo il calcolo che segue: pena base anni uno mesi sei di reclusione, aumentata di mesi sei, fino ad anni due di reclusione, pena ridotta, per il rito, di un terzo, fino alla misura finale appena indicata).
2. Manifestamente infondato invece il secondo motivo.
La Corte di appello ha infatti reso compiuta motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 7492 del 2021, passata in giudicato, evidenziando come si tratti di società diverse, di condotte tra loro non assimilabili sia storicamente che dal punto di vista delle modalità di svolgimento e che non è possibile individuare un’unità dell’asserito disegno criminoso sottostante le condotte.
Nel far ciò si è attenuta ai criteri dettato dalla giurisprudenza di questa Corte, laddove le argomentazioni difensive, peraltro, risultano già inammissibili per genericità estrinseca, non confrontandosi con la motivazione resa.
2.1. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen., il giudice di merito è tenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, COGNOME., Rv. 260896- 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
E se è vero che la nozione di continuazione non può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi e nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità solo in via
approssimativa, quello che occorre è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, conc e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva d ‘adattamento’ alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
La Cons. GLYPH
Presidente