Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38522 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d’appello di L’aquila Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l ‘inammissibilità del ricorso.
In difesa del ricorrente COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del Foro di Teramo, in qualità di sostituto processuale per delega orale dell’avvocato di NOME del medesimo Foro.
Il difensore presente riportandosi ai motivi di doglianza insiste nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa il 03/07/2023 dal Tribunale di Teramo e con la quale NOME COGNOME -imputato di due fattispecie di reato contestate ai sensi dell’art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 -all’esito di giudizio abbreviato era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed € 3.000,00 di ammenda per ciascuna delle due violazioni.
La Corte ha premesso che l’imputato era stato colto in due diverse occasioni (il 1°/06/2020 e il 04/11/2020) alla guida di autoveicolo senza essere provvisto della patente di guida e dopo essere già stato sanzionato in via amministrativa e in più occasioni nel biennio precedente.
Il Collegio ha quindi rigettato il motivo inerente alla dedotta mancanza di prova della recidiva nel biennio, ritenendo sufficienti i prodotti verbali di contestazione e la mancata prova , da parte dell’imputato, in ordine alla non definitività degli accertamenti; ha rigettato il motivo di appello riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131 -bis cod.pen., difettando il requisito della non abitualità delle condotte e ha rigettato quelli inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, osservando che non poteva essere applicato l’istituto della continuazione in considerazione della natura colposa dei reati accertati.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -in relazione all’art.81 cod.pen..
Ha dedotto che l’istituto della continuazione ben poteva essere applicato a fattispecie contravvenzionali qualora connotate da dolo e che, nel caso di specie, doveva considerarsi applicabile l’istituto predetto in considerazione della omogenea natura giuridica e dell’ele mento temporale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la continuazione può essere ravvisata anche tra contravvenzioni purché l’elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, essendo richiesto, per la sua configurabilità, l’unicità del disegno criminoso che consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali (Sez. 3, n. 45941 del 01/10/2019, Kasa, Rv. 277269; Sez. 3, n. 10235 del 24/01/2013, Vitale, Rv. 254423).
Nel caso in esame, va quindi rilevato che la fattispecie prevista dall’art.116, comma 15. C.d.s., deve ritenersi di natura dolosa, in quanto richiede, per il suo perfezionamento, la coscienza e volontà di porsi alla guida senza titolo abilitativo e, pertanto, una condotta consapevole che esclude che la stessa possa perfezionarsi per effetto di sola negligenza o imprudenza.
Per l’effetto, deve ritenersi caratterizzata da violazione di legge la conclusione della Corte territoriale nella parte in cui non ha esaminato la richiesta
difensiva di applicazione dell’istituto della continuazione sulla base della pretesa natura meramente colposa dell’illecito.
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo esame della predetta censura difensiva ad altra Corte d’appello individuata ai sensi dell’art.175, disp.att., cod.proc.pen..
Contestualmente, ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen., va dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’applicazione della continuazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla corte di appello di Perugia. visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di COGNOME NOME Così è deciso, 20/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME